Reclutamento professori universitari

Reclutamento professori universitari

Decreto Ministeriale 23.9.2009 - criteri di ripartizione del FFO delle Università per l'anno 2009

Gli artt. 5 e 6 prevedono interventi di cofinanziamento per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore e per le chiamate dirette di studiosi ed esperti impegnati all'estero.

Decreto Ministeriale 27.3.2009 - modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici

Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in Legge 9 gennaio 2009, n. 1

L’art. 1 prevede che le Università che, alla data del 31 dicembre di ciascuna anno, abbiano superato il limite del 90% del FFO non possano procedere all’indizione di procedure concorsuali né all’assunzione di personale. Alle stesse è data facoltà comunque di completare le assunzioni dei vincitori di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (10.1.2009).
Per il triennio 2009-2011 le Università, fermo restando il limite del 90% del FFO, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente (almeno il 60% destinata all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ovvero determinato e una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari).
Nelle procedure di reclutamento dei professori di I e II fascia della I e II sessione 2008 le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla Facoltà e da quattro ordinari sorteggiati nell’ambito di una lista di commissari eletti tra i professori del settore, con modalità determinate con apposito decreto del MIUR, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
E’ stato inoltre prorogato al 31.12.2009 il criterio circa l’abbattimento dei costi rispetto al limite del 90% del FF0 (D.L. 248/2007 convertito in Legge 31/2008).

Decreto Legge 3.6.2008, n. 97, convertito con modificazioni in Legge 2 agosto 2008, n. 129

L’art. 4-bis, comma 16, sostanzialmente, proroga le disposizioni di cui alla Legge 31/2008, pertanto:
fino al 31.12.2009, per il reclutamento dei professori, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 210/98 e al D.P.R. n. 117/2000; fino al 30.11.2008 possono essere indette le relative procedure di valutazione comparativa.
Il medesimo comma stabilisce che alle procedure indette dopo il 30.6.2008 si applica il disposto di cui all’art. 1 del citato DL n. 7/2005, convertito in L. 43/2005, in base al quale la proposta della Commissione è limitata ad un solo idoneo.

Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto Mille proroghe) convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31

Fino al 31.12.2008 continuano ad applicarsi le disposizioni della Legge n. 210/1998 e del DPR 117/2000 (2 idonei - è stato tolto il riferimento alla Legge n. 43/2005); le procedure possono essere indette entro il 30.6.2008.

Decreto Leg.vo 6 aprile 2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari (idoneità scientifica nazionale; liste di commissari nazionali, ecc.).

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

Decreto Legge 31.1.2005, n. 7, convertito con modificazioni in Legge 31 marzo 2005, n. 43

In attesa del riordino delle procedure di reclutamento di professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa bandite successivamente alla data del 15.5.2005, la proposta della Commissione Giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito.

Legge 3 luglio 1998, n. 210 (pdf - 106 kb) nonchè il regolamento applicativo di cui al D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (pdf - 161 kb)

Regolamento concernente modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori. In particolare l’art. 4, comma 13, stabilisce un limite di non più due idonei per ciascun posto
(in prima applicazione e fino al 18.10.2000, la legge 210/98 prevedeva un limite massimo di tre idonei.