Reclutamento ricercatori universitari

Reclutamento ricercatori universitari

Decreto Ministeriale 23.9.2009 - criteri di ripartizione del FFO delle Università per l'anno 2009.

Gli artt. 5 e 6 prevedono interventi di cofinanziamento per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore e per le chiamate dirette di studiosi ed esperti impegnati all'estero.

Decreto Ministeriale 28.7.2009 prot. 89/2009 - parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche in procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 1/2009.
Decreto Ministeriale 27.3.2009 - modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici

Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in Legge 9 gennaio 2009, n. 1

L’art. 1 prevede che le Università che, alla data del 31 dicembre di ciascuna anno, abbiano superato il limite del 90% del FFO non possano procedere all’indizione di procedure concorsuali, all’assunzione di personale e siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione dei ricercatori. Alle stesse è data facoltà, comunque, di completare le assunzioni dei vincitori di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (10.1.2009).
Per il triennio 2009-2011 le Università, fermo restando il limite del 90% del FFO, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente (almeno il 60% destinata all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ovvero determinato e una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari).
In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31.12.2009 le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario o da un associato nominato dalla Facoltà e da due ordinari sorteggiati nell’ambito di una lista di commissari eletti tra i professori del settore , con modalità determinate con apposito decreto del MIUR da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
Alle procedure già indette alla data di entrata in vigore della legge, e per le quali le elezioni non si sono svolte, si applicano le nuove disposizioni relative alla composizione delle commissioni.
Per le procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati utilizzando parametri individuati dal MIUR con apposito decreto.
E’ stato inoltre prorogato al 31.12.2009 il criterio circa l’abbattimento dei costi rispetto al limite del 90% del FF0 (D.L. 248/2007 convertito in Legge 31/2008).
L’art. 1 bis prevede inoltre la possibilità della chiamata diretta anche per i ricercatori universitari.

Decreto Legge 3.6.2008, n. 97, convertito con modificazioni in Legge 2 agosto 2008, n. 129

L’art. 4-bis, comma 17, dispone che per l’anno 2008:
- non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 648 (che rimanda al comma 647 in merito al nuovo regolamento per l’assunzione di ricercatori) e 651, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- i fondi destinati dalla Legge finanziaria 2007 per il reclutamento straordinario dei ricercatori, sono utilizzati per il reclutamento ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 230/2005, che richiama le modalità di cui alla Legge 210/98.

Ne consegue che anche per le procedure ordinarie di reclutamento, vige il disposto di cui all’art. 1, comma 7, in merito alla possibilità di bandire posti di ricercatore fino al 30.9.2013 con le procedure di cui alla legge 210/98.

Nota del Ministro del 20.3.2008

Nel richiamare la nota della Corte dei Conti del 13.3.2008 il MiUR prende atto “che è venuto meno il riferimento alla data del 7.12.2007, ai fini dell’applicazione delle nuove regole ai concorsi per ricercatore …..pertanto eventuali bandi di concorso potranno essere emanati applicando la (unica) disciplina attualmente vigente, che è quella di cui al D.P.R. 23.3.2000, n. 117”.

Sono indette due sessioni di voto (II sessione 2007 e I sessione 2008), ai sensi della legge n. 210/98.
Alla I sessione 2008 possono afferire le procedure a posti di ricercatore bandite entro il 30.6.2008.

Nota della Corte dei Conti n. 49/P del 13.3.2008

La Sezione di Controllo di legittimità, nell’adunanza del 13.3.2008, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione al regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori universitari (di cui al D.M. 7.12.2007).

Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto Mille proroghe) convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31

Fino al 31.12.2008 continuano ad applicarsi le disposizioni della Legge n. 210/1998 e del DPR 117/2000 (2 idonei - è stato tolto il riferimento alla Legge n. 43/2005), le procedure possono essere indette entro il 30.6.2008.

D.M. 7.12.2007

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario (mai pubblicato in G.U. in quanto la Corte dei Conti ha ricusato il visto).

D.M. 565 del 14.11.2007

Definisce i criteri per la ripartizione dell’importo di 20 ML di euro destinati all’assunzione di ricercatori con le modalità di cui alla Legge n. 210/98.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 647 (Legge finaziaria 2007)

Dispone che con DM da emanare entro il 31.3.2007, sentiti CUN e CRUI, vengano disciplinate le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle Università dopo l'emanazione del predetto DM. Si prevede inoltre lo stanziamento di 20 ML di euro per l'anno 2007, di 40 ML per l'anno 2008 e di 80 ML per l'anno 2009 (art. 1 comma 650).

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

Legge 3 luglio 1998, n. 210 (pdf - 106 kb) nonchè il regolamento applicativo di cui al D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (pdf - 161 kb)

Regolamento concernente modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, artt 13 e 14 (pdf - 79 kb)

Modalità svolgimento delle prove scritte nei concorsi in pubbliche amministrazioni.