Casellario informatico istituito presso L'Autoritò di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Casellario informatico istituito presso L'Autoritò di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Obblighi di comunicazione da parte delle Stazioni appaltanti

Si precisa che l'Autorità di Vigilanza - con comunicato del 29 luglio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario - ha reso noto di aver adeguato ed uniformato i modelli da utilizzare per le segnalazione obbligatorie all'Autorità medesima. Ne consegue che:

  • per la segnalazione all’Autorità di episodi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi o forniture, che incidono sui requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, le Stazioni Appaltanti dovranno utilizzare il mod. A) , inviandone copia anche all’Operatore Economico segnalato;
  • per la segnalazione di inadempimenti, o comunque di notizie ritenute utili per la tenuta del casellario informatico, che si verifichino durante la esecuzione del contratto di lavori, servizi o forniture pubbliche le SS.AA. dovranno utilizzare il mod B) da trasmettere in copia anche all’Operatore Economico segnalato;
  • per le segnalazioni riguardanti l’omessa o non fornita dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi da parte degli Operatori Economici, riscontrata a seguito dell’applicazione dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2008, le SS.AA. devono utilizzare il mod. C) inviandone copia anche all’Operatore Economico segnalato;

Si precisa che gli altri modelli di segnalazione allegati alle determinazioni n. 10/2003, n. 1/2005 e n. 1/2008 sono stati abrogati.

In merito al Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di Vigilanza, si rammenta che l'Autorità medesima, con determina n. 1 del 20 gennaio 2008, ha precisato quanto segue:

"(...) vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, nei termini sotto indicati, affinché ne venga fatta annotazione nel Casellario:

  1. le esclusioni dalle gare di servizi e forniture, ivi comprese quelle disposte per l'ipotesi di falsa dichiarazione;
  2. le notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato l'esclusione, relativamente a violazioni, anche non gravi, in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta a conoscenza nel corso della gara;
  3. i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario.

La segnalazione circa la sussistenza di una o più delle cause di cui al precedente punto 1), ovvero la comunicazione circa le notizie di cui al punto 2), deve avvenire, per ogni operatore economico sulla base dell'allegato A alla presente determinazione, entro dieci giorni dall'esclusione ovvero entro dieci giorni dalla avvenuta acquisizione della notizia da parte della stazione appaltante.

La segnalazione circa i fatti di cui al precedente punto 3) deve avvenire, per ogni operatore economico, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento meritevole di annotazione nel Casellario sulla base dell'allegato B alla presente determinazione.

La mancata o tardiva comunicazione all'Autorità dell'esclusione di cui al punto 1) o delle notizie e dei fatti di cui ai punti 2) e 3) sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice. In capo alla stazione appaltante sussiste l'obbligo, in base all'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, di effettuare la verifica della dichiarazione sostitutiva circa i fatti che hanno causato l'esclusione dell'operatore economico partecipante. A quest'ultimo riguardo, vi è l'obbligo di compilare il paragrafo 5 dell'allegato A alla presente determinazione - che a tale verifica si riferisce - anche qualora la dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico sia risultata veritiera.

Al fine di consentire la completa tutela degli interessi dell'operatore economico, la stazione appaltante deve notificare a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 79 del Codice, il provvedimento di esclusione dello stesso dalla gara, precisando che detto provvedimento è congiuntamente comunicato all'Autorità (mediante l'allegato A alla presente determinazione) per l'inserimento del dato nel Casellario informatico, il che potrà consentire all'operatore economico di fornire all'Autorità un'utile informazione relativamente ad iniziative giurisdizionali intraprese. Analogamente, la stazione appaltante informa l'operatore economico circa le comunicazioni inoltrate all'Autorità di cui ai precedenti punti 2) e 3).

L'Autorità, posta a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell'eventuale dichiarazione non veritiera resa dall'operatore economico, nonché delle notizie e dei fatti di cui ai precedenti punti 2) e 3), procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante.

Nei confronti dell'operatore economico escluso anche per aver fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di affidamento verrà instaurato un procedimento in contraddittorio, al termine del quale sarà eventualmente comminata dall'Autorità la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 11, del Codice. Peraltro, l'esito di tale procedimento sanzionatorio non condiziona l'annotazione nel Casellario.

In base al disposto di cui al più volte richiamato art. 38 del Codice, tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto, vi è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara "risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici" (lett. h). In proposito, nel richiamare i contenuti della Determina dell'Autorità n. 1 del 2005, si ribadisce che l'anno di sospensione decorre dalla data di inserimento nel Casellario informatico della relativa annotazione.

Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente determinazione, vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, nei termini sotto indicati, le esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 48 del Codice.

La segnalazione deve avvenire entro dieci giorni dall'esclusione dalla gara, utilizzando l'allegato C alla presente determinazione.

La mancata comunicazione dell'esclusione all'Autorità oppure il ritardo della comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice.

Nei confronti dell'operatore economico escluso verrà instaurato un procedimento in contraddittorio al termine del quale saranno eventualmente comminate dall'Autorità la sanzione pecuniaria e la sospensione dalla partecipazione alle gare, graduata da un minimo di un mese a un massimo di dodici mesi a seconda della gravità del caso. Il massimo della sanzione è previsto laddove l'operatore economico abbia reso una dichiarazione scientemente falsa.

I provvedimenti di sospensione sono inseriti nel Casellario informatico con decorrenza dalla data della relativa iscrizione.

  • Per le esclusioni dalle gare di servizi e forniture, disposte relativamente alle fattispecie indicate nell'allegato A e/o disposte per difetto dei requisiti di ordine speciale o ritardata od omessa comprova degli stessi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, nonché per i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, elencati nell'allegato B, avvenuti precedentemente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente Determinazione, e non ancora comunicati all'Autorità, le stazioni appaltanti provvederanno alla relativa segnalazione con le modalità prima indicate, entro 90 giorni dalla suddetta pubblicazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 11 dell’art. 6 del D. Lgs. 12 maggio 2006, n. 163.
  • Non costituiscono oggetto di segnalazione e conseguente iscrizione nel casellario informatico le irregolarità meramente formali che risultano nello svolgimento dei procedimenti di gara e che comportano un provvedimento di non ammissione alla gara più che di esclusione.
  • In sede di verifica della veridicità della dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice e dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le risultanze della consultazione del casellario informatico non esimono la stazione appaltante dall'onere di verificare direttamente presso le amministrazioni certificanti il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38.
  • Vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di consultare il Casellario informatico nel corso delle procedure di affidamento di contratti pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.

In altri termini, le stazioni appaltanti debbono procedere, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati eventualmente presenti nel Casellario degli operatori economici, ad una immediata verifica circa il permanere, al fine dell'ammissione alla gara, del possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei concorrenti.

Le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel Casellario informatico sono accessibili alle stazioni appaltanti tramite collegamento al sito www.autoritacontrattipubblici.it, previa iscrizione nell'apposita sezione "Anagrafe delle amministrazioni" del referente o dei referenti individuati dal rappresentante legale della stazione appaltante con richiesta di abilitazione all'area "annotazioni riservate" e acquisizione, per via telematica, del rilascio della Userid e della Password".

Per uteriori chiarimenti al riguardo si consiglia la consultazione della determina n. 10 del 6 maggio 2003.