Certificare la non assoggettabilità alla ritenuta IRES sui contributi ricevuti

Certificare la non assoggettabilità alla ritenuta IRES sui contributi ricevuti

I contributi in denaro ricevuti dall’Università di Genova per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sono esclusi dalla ritenuta IRES alla fonte del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

La norma sopracitata, infatti, è riferita ai contributi ricevuti nell’ambito dell’esercizio di impresa: Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici e privati debbono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. La ritenuta è a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta da chi percepisce il corrispettivo e pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’imponibile che concorrerà a formare il reddito d’impresa.
La disposizione di esclusione per mancanza del requisito soggettivo applicabile anche all’Università è stata confermata con le Risoluzioni Ministeriali 531/1980 e 150/1995.  

Potrebbe capitare che il soggetto erogante, al fine di essere manlevato da eventuali contestazioni inerenti la mancata applicazione della ritenuta alla fonte sul contributo erogato, richieda al soggetto beneficiario UniGe apposita dichiarazione.  Quest’ultima deve essere rilasciata dal Rettore (rappresentante legale dell’Ateneo).

Qual è il percorso da seguire per poter acquisire la Dichiarazione?

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al Settore Bilancio Commerciale e IVA