Controllo preventivo di legittimità

Controllo preventivo di legittimità

Modalità per adempiere all'obbligo di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e quelli di studio e consulenza di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 266/2005.

Premessa

Come già illustrato nella Circolare n. 2 del 26 gennaio u.s. il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha modificato l'art. 3, comma 1, della Legge n. 20/1994, assoggettando al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e quelli di studio e consulenza di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 266/2005. In tali contratti rientrano quelli di lavoro autonomo di natura professionale, quelli di natura occasionale e quelli di natura coordinata e continuativa.

Con delibera n. 24 del 10 dicembre u.s. la Corte ha precisato che "le Università e gli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 - anch' esse fornite di autonomia finanziaria e contabile recate dal titolo II della predetta legge, quindi da fonte legislativa e non costituzionale - siano da considerare rientranti nella previsione normativa di cui si discute, in quanto introdotta con strumento di pari gerarchia ed in grado quindi di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo".

In considerazione dell'obbligo suddetto questa Amministrazione - con la circolare sopra citata - ha invitato tutte le strutture ad inviare tutti gli atti e contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione esterna di qualsiasi importo stipulati a decorrere dal 27 gennaio u.s. alla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

Con comunicazione del 2 marzo u.s. questo Servizio ha fornito ai responsabili delle strutture alcune precisazioni in merito alle modalità operative per adempiere al suddetto obbligo.

In questa sezione si è voluto fornire un quadro di insieme di tutti gli adempimenti necessari. Sarà cura degli Uffici tenere costantemente aggiornata la presente sezione in base alle notizie che perverranno ed all'evolversi del quadro normativo.

Si coglie l'occasione per ringraziare i colleghi che con le loro segnalazioni hanno contribuito alla realizzazione di questa pagina informativa.

Trasmissione degli atti

Come già segnalato con e-mail inviata in data 14 luglio u.s ai responsabili delle strutture, la Corte dei Conti, nell'ambito della ripartizione dei carichi di lavoro tra gli uffici, ha comunicato che il nuovo indirizzo a cui inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la documentazione è il seguente:

Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo di Legittimità sugli Atti dei Ministeri Economico-Finanziari - Via Talli 141 - 00139 ROMA

ATTENZIONE ! A partire dal 16 luglio 2012 il nuovo indirizzo è il seguente:

Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze Via Baiamonti, 25 Roma CAP. 00195.

In merito alla documentazione da trasmettere il predetto ufficio, ha recentemente fornito le seguenti indicazioni:

  • Il provvedimento di conferimento di incarico, nomina o approvazione, deve pervenire in originale ed in copia conforme.
  • Deve essere indicato ed allegato il regolamento di organizzazione per il conferimento dell'incarico, ove non rinvenibile sul sito.
  • Costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento degli incarichi, l'espletamento, la pubblicazione e l'esito della procedura comparativa.
  • L'oggetto della prestazione non deve corrispondere ai compiti meramente istituzionali dell'amministrazione.
  • Deve risultare allegata al provvedimento di conferimento una specifica attestazione circa l'impossibilità di reperire ed utilizzare risorse interne.
  • Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  • E' essenziale che al provvedimento di conferimento sia allegato il curriculum.
  • Deve risultare una attestazione della disponibilità finanziaria al fine del conferimento dell'incarico.
  • Nel provvedimento o nel contratto, deve essere prevista una valutazione, almeno finale, sull'attività svolta dal Direttore dell'Ufficio che utilizza la prestazione.
  • Il contratto accessivo al conferimento dell'incarico deve pervenire, in originale e copia conforme sottoscritto dalle parti interessate.

Alle luce delle indicazioni fornite dall'Ufficio di Controllo il nuovo elenco della documentazione da trasmettere è il seguente (sono evidenziate in grassetto le "novità" rispetto al precedente elenco):

Incarico conferito mediante procedura comparativa

In copia conforme e in originale:

  1. delibera/determina a contrarre con cui viene indetta la procedura comparativa (art. 7);
  2. decreto/delibera di approvazione degli atti della procedura comparativa e di conferimento dell'incarico al vincitore (art. 9) ;
  3. contratto/lettera d'incarico controfirmata per accettazione (art. 11).

In copia conforme:

  1. regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna (in alternativa è possibile indicare l'indirizzo internet ove è reperibile);
  2. circolare di ricognizione interna per la verifica di professionalità nell'Ateneo per l'incarico da svolgere;
  3. attestazione da parte del dirigente/responsabile della struttura in merito alla mancanza nell'ambito della struttura e dell'Ateneo di personale in grado di svolgere l'attività oggetto dell'incarico;
  4. attestazione da parte del dirigente/responsabile della struttura della disponibilità finanziaria per il conferimento dell'incarico o copia dell'impegno debitamente sottoscritto;
  5. avviso di procedura comparativa;
  6. domanda di partecipazione del vincitore. Qualora questi abbia prodotto eventuali titoli in originale o copia conforme sarà sufficiente trasmettere un elenco degli stessi;
  7. curriculum vitae del vincitore;
  8. verbale valutazione comparativa;
  9. graduatoria finale;
  10. dichiarazione del vincitore in merito al possesso dei requisiti di cui art. 26 comma 1, lett. a della L. n. 81/09;

Si segnala che qualora la determina a contrarre o il decreto di conferimento dell'incarico siano stati adottati con provvedimento d'urgenza da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale, copia della delibera di ratifica dovrà essere inviata alla Corte dei Conti, ad integrazione della documentazione già inviata, nel più breve tempo possibile. Il mancato invio potrebbe comportare la restituzione della documentazione senza l'apposizione del visto.

In merito al contenuto del contratto si richiama la comunicazione inviata in data 19 febbraio u.s. dal Dipartimento gestione e sviluppo risorse finanziarie - Servizio trattamento economico del personale.

Nella nota di trasmissione dei suddetti atti si raccomanda di indicare il nominativo (compresivo di numero di telefono ed indirizzo e-mail) di un referente che potrà essere contattato per le vie brevi dalla segreteria della Corte dei Conti per comunicare l'esito del controllo.

Si segnala che l'insorgere dell'obbligo in questione non ha fatto venire meno quello relativo al controllo successivo sulla gestione esercitato dalla sezione locale competente per territorio della Corte dei Conti sugli atti di spesa relativi relativi agli incarichi di studio e consulenza (nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) di importo superiore a 5.000 euro (art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005).

Durata del procedimento di apposizione del visto

Per il formarsi del c.d. "silenzio assenso" - e quindi affinché il contratto possa ritenersi efficace - è necessario che decorrano 60 giorni dalla ricezione degli atti, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione di controllo così come stabilito dall'art. 27 della L. n. 340/2000. Ciò non esclude, tuttavia, che il procedimento possa concludersi prima ovvero nei trenta giorni successivi alla ricezione "se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla Sezione del controllo", (vedasi l'art. 3, comma 2, della Legge n. 20/1994). In questo caso sarà, comunque, necessario attendere una comunicazione formale da parte dell'Ufficio di Controllo per rendere efficace il contratto.

Per avere informazioni in merito allo stato della pratica è possibile contattare la segreteria della Corte ai seguenti numeri: 0638764555 / 0638764554 / 0638764957 / 0638764559.

Si segnala che qualora la Corte dei Conti restituisca la documentazione richidendo integrazioni alla medesima, il procedimento per l'apposizione del visto inizierà ex novo allorché la Corte dei Conti riceverà nuovamente tutta la documentazione (anche quella originariamente restituita) opportunamente integrata.

Nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l'apposizione del visto di legittimità da parte della Corte dei Conti dovrà essere comunicata al Servizio trattamento economico del personale almeno 5 giorni prima della pubblicazione del contratto sul sito dell'Ateneo con i dati necessari per effettuare la denuncia SARE (al riguardo si richiamano le precisazioni fornite dal Servizio Trattamento economico con e-mail del 25 marzo u.s.).

Esclusioni

Sono esclusi dal preventivo controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti gli atti e contratti concernenti :

  1. le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
  2. le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
  3. il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
  4. gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;
  5. gli incarichi di docenza.

Con riferimento ai contratti di cui all'art. 33 dello statuto si richiama la comunicazione inviata in data 26 aprile u.s. dal Servizio trattamento economico del personale con cui si comunica che la Corte dei Conti ha escluso detti contratti da quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità in quanto l'attività da essi prevista è riconducibile ad incarichi di docenza.

Tipologie contrattuali

Questa Amministrazione ha provveduto a segnalare alla Corte dei Conti (quesito formulato in data 11.2.2010 e successivo sollecito inviato in data 18.3.2010) la problematica riguardante gli incarichi di collaborazione esterna conferiti per lo svolgimento di attività di studio/ricerca - non espletabile da personale in servizio - connessa a progetti di ricerca. I tempi richiesti dalla procedura di controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti potrebbero infatti risultare incompatibili con i termini imposti per la rendicontazione dei progetti stessi con il rischio che l'Università, stante l'impossibilità - fino all'apposizione del visto di legittimità - di rendere efficaci gli incarichi predetti, possa risultare inadempiente agli obblighi assunti nei confronti degli enti finanziatori e quindi perdere i finanziamenti da questi concessi.

Con nota del 25 marzo u.s. la Corte ha riscontrato il predetto quesito, tuttavia, nel fornire indicazioni di carattere generale in merito alle modalità di adempimento dell'obbligo in questione (riportate rispettivamente nelle sezioni "Trasmissione degli atti" e "Durata del procedimento"), ha omesso di fornire indicazioni in merito alla procedura da seguire per i contratti di ricerca. Allo stato attuale non è, pertanto, possibile escludere a priori detti contratti dall'obbligo del controllo preventivo da parte della Corte. Da contatti intercorsi con i corrispondenti uffici di altre Università, è tuttavia emerso che la Corte dei Conti nell'esaminare contratti di ricerca rientranti nella suddetta fattispecie, ha apposto il visto di legittimità. Da ciò si desume che la Corte non li ritenga esclusi dal controllo preventivo di legittimità.

Qualora una struttura abbia riscontro scritto da parte della Corte dei Conti dell'esclusione di una tipologia contrattuale dal controllo preventivo, è pregata di segnalarlo tempestivamente al Servizio attività negoziale che provvederà a darne comunicazione a tutte le strutture.

Domande frequenti - FAQ

1. D. Gli incarichi per conferenze devono essere inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ?

R. In merito al controllo preventivo di legittimità sugli atti e contatti di cui sopra, si evidenzia che la Corte dei Conti ha escluso detto controllo per gli incarichi di docenza. Si ritiene pertanto che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni per la partecipazione in qualità di relatori a conferenze o seminari - purché attinenti all'attività istituzionale e finalizzati ad integrare attività formative - possano farsi rientrare nella categoria degli incarichi di docenza.

2. D. I contratti di collaborazione ad attività connesse ai servizi universitari di cui all'art. 13 della L.n. 390/91 (cd. studenti 150 ore) sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti ?

R. L'art. 3, comma 1, lettera f-bis, della Legge n. 20/1994 assoggetta al controllo di legittimità gli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Dal momento che gli incarichi di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università (c.d. 150 ore) trovano il loro presupposto giuridico in una normativa diversa (vedasi art. 13 della Legge n. 390/91) rispetto a quella sopracitata, tali incarichi non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

3. D. I contratti di collaborazione a titolo gratuito devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità ?

R. Dagli accertamenti effettuati non sono emersi elementi che possano escludere gli incarichi di collaborazione esterna conferiti a titolo gratuito dal controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma1, lett. f-bis e f-ter. Si segnala, altresì, che trattandosi di incarichi di collaborazione esterna, pur non prevedendo la corresponsione di alcun compenso, essi sono soggetti alle norme di cui al corrispondente Regolamento di Ateneo per quanto concerne le modalità di conferimento a meno che non si tratti di una tipologia esclusa dall'ambito di applicazione del medesimo (al riguardo vedasi art. 2 del citato Regolamento).

Qualora si abbia necessità di ulteriori informazioni si prega di contattare gli Uffici al seguente indirizzo info.negoziale@unige.it.