Domande frequenti sul D.U.R.C.

Domande frequenti sul D.U.R.C.

In questa sezione sono riportate le risposte fornite dal Servizio Attività Negoziale ai quesiti di interesse generale formulati dalle strutture dell'Ateneo. Si segnala che ulteriori risposte ai quesiti di carattere generale in tema di DURC sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (1). Prima di inoltrare un quesito sull'argomento si prega, pertanto, di consultare le suddette sezioni al fine di verificare se in esse sia già presente la soluzione.

(1) N.B.  La FAQ n. 10 della sezione AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI del sito del Ministero deve intendersi sostituita dalla FAQ n. 8 di seguito riportata che recepisce le recenti modifiche apportate al D.lgs. n. 81/08.

  1. Come bisogna procedere in presenza di un DURC che certifica una situazione di irregolarità contributiva ?
  2. Qual'è la durata del DURC?
  3. In sostituzione del DURC può essere accettata un'autocertificazione da parte del fornitore che attesti la situazione di regolarità contributiva in ambito previdenziale?
  4. Anche per spese in economia è necessario richidere il DURC?
  5. In caso di fornitore intracomunitario senza rappresentanza in Italia come ci si deve comportare ai fini del DURC?
  6. Come bisogna procedere qualora il soggetto dichiari di non essere tenuto all'iscrizione presso l'INPS e/o l'INAIL?
  7. I lavoratori autonomi anche senza dipendenti, sono soggetti alla normativa riguardante il DURC?
  8. Per il pagamento delle collaborazioni di lavoro autonomo è necessario richiedere il DURC?
  9. Per il pagamento dei diritti dovuti alla SIAE per manifestazioni musicali e/o teatrali è necessario richidere il DURC?
  10. E' valido il DURC qualora l'INPS o l'INAIL non si siano pronunciati ?
  1. D. Come bisogna procedere in presenza di un DURC che certifica una situazione di irregolarità contributiva?

    R. In presenza di una situazione di irregolarità contributiva in ambito previdenziale certificata mediante l'acquisizione del D.U.R.C. non è possibile disporre il pagamento a favore del fornitore-creditore, con la conseguenza che il mandato di pagamento eventualmente emesso dovrà essere annullato, fermo restando invece l'eventuale impegno di spesa già assunto.
    Al fornitore dovrà essere inviata una nota raccomandata A.R. con la quale sarà richiesto, ai fini del saldo di quanto dovuto, di regolarizzare la propria posizione contributiva. Solo a regolarizzazione avvenuta - da attestarsi mediante un D.U.R.C. in corso di validità acquisito da parte del Dipartimento o presentato dal fornitore - si potrà procedere al pagamento.

  2. D. Qual'è la durata del DURC ?

    R. L’Autorità di Vigilanza è intervenuta sulla questione con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 precisando che “per quanto concerne la validità temporale del D.U.R.C., si ritiene che, anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall’articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304)”.

    Tale affermazione ha trovato conferma nella Circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

  3. D. In sostituzione del DURC può essere accettata un'autocertificazione da parte del fornitore che attesti la situazione di regolarità contributiva in ambito previdenziale?

    R. Come chiarito con la circolare prot. n. 12074 del 22/04/2009, il D.L. n. 185/2008 convertito con legge n.2/2009, all'art 16 bis comma 10, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio (INPS, Inail e Cassa Edile) in tutti i casi richiesti dalla legge, spostando, conseguentemente, dalle imprese alle pubbliche amministrazioni l'onere di richiedere il citato documento. In considerazione di quanto sopra la certificazione resa dal fornitore non rileva ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa con la conseguenza che si dovrà procedere all'acquisizione d'ufficio del DURC, secondo le modalità indicate nella circolare n. 3 prot. n. 13359 del 05/05/2009.

  4. D. Anche per spese in economia è necessario richidere il DURC?

    R. Al riguardo si richiama l'interpello n. 10/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il quale ha precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

  5. D. In caso di fornitore intracomunitario senza rappresentanza in Italia come ci si deve comportare ai fini del DURC?

    R. Si segnala che l'art. 38 lett. I del Codice dei Contratti Pubblici dispone che non possono contrarre con la Pubblica amministrazione i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si precisa che il menzionato articolo, risulta essere l'attuazione dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE che, specificatamente, al comma 2 lettera e) prescrive quanto segue: "può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico che, non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice". La medesima direttiva al paragrafo 3 dell'art.45 dispone che "le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza attestante che l'operatore economico non si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 2, lettera e) [...] qualora i documenti o i certificati non siano rilasciati dal paese in questione, gli stessi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza". In considerazione di quanto finora esposto, parebbe opportuno, valutando caso per caso, acquisire dalla ditta fornitrice la descritta dichiarazione o certificato attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale corredata dei dati necessari per permettere all'amministrazione di effettuare le opportune verifiche di quanto attestato.

  6. D. Come bisogna procedere qualora il soggetto dichiari di non essere tenuto all'iscrizione presso l'INPS e/o l'INAIL?

    R. È necessario procedere sempre alla verifica di quanto dichiarato, inoltrando un'apposita richiesta alla sede INPS e/o INAIL competente/i ( in base alla sede legale del dichiarante) che rilascerà apposita dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente. Nella richiesta dovranno essere indicati il Codice Fiscale, la Partita IVA del soggetto e il tipo di contratto ( ad es. acquisto materiale didattico, corso di formazione, etc...).

    Si precisa, tuttavia, che, ai sensi degli artt. 1 e 4 del T.U. n.1124/1965, l'impresa individuale non ha l'obbligo di iscrizione all'Inail qualora sussistano i seguenti pressuposti:

    • non è artigiana secondo quanto previsto dalla legge quadro sull'artigianato n.445/1985 e l'attività imprenditoriale non rientra tra quelle considerate rischiose ed elencate nel predetto art. 1 del T.U. 1124/1965;
    • l'attività è svolta unicamente dal titolare della stessa e, quindi, non vi sono dipendenti o collaboratori a vario titolo.

    Mediante l'acquisizione di una visura camerale dell'impresa è possibile accertare (senza necessità di interpellare l'INAIL) se trattasi: a) di impresa artigiana o meno, b) di impresa non artigiana svolgente o meno attività non rischiose secondo quanto stabilito dai summenzionati articoli. Al riguardo si segnala che l'INAIL ha precisato che per le aziende costituite dal solo titolare di ditta individuale iscritte nel settore commercio non sussiste l'obbligo assicurativo in assenza di dipendenti o collaboratori ai sensi della citato normativa.

    Se dallo svolgimento dall'attività istruttoria sopra menzionata riuslterà l'assenza di obbligo di iscrizione all'Inail in capo al Vs. fornitore sarà sufficiente l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inps, la cui validità dovrebbe essere pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa da parte dell'ente previdenziale

  7. D. I lavoratori autonomi anche senza dipendenti, sono soggetti alla normativa riguardante il DURC?

    R. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con Circolare n. 5 del 30/1/2008 - superando il precedente orientamento - ha esteso l'obbligo del DURC anche alla predetta categoria.

  8. D. Per il pagamento delle collaborazioni di lavoro autonomo &aegrave; necessario richiedere il DURC?

    R. Il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007, (così come originariamente stabilito dalla Legge 266/2002 recepita dal D. lgs. 163/2006), all'art. 1 specifica che "il possesso del predetto documento è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia". Ne consegue che gli incarichi di lavoro autonomo - e più in generale per tutte le collaborazioni esterne conferite ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia - non sono soggette, per il pagamento del corrispettivo della prestazione, all'obbligo di acquisizione del DURC. Tuttavia ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, come recentemente modificato dal D.lgs. n. 106/2009, è necessario verificare, nell'ambito dei contratti d'opera inerenti a lavori, servizi e forniture l'idoneità tecnico professionale dell'incaricato mediante:

    1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (se iscritto);
    2. acquisizione dell'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

      Si precisa che i requisiti di idoneità tecnica professionale da autocertificare ai sensi del punto 2 sono (vedasi allegato XVII alla Legge n. 81/08):

      • l'esistenza del documento di valutazione dei rischi;
      • il possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
      • l'assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi adottatti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/08, da verificare tramite il casellario informatico istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
  9. D. Per il pagamento dei diritti dovuti alla SIAE per manifestazioni musicali e/o teatrali è necessario richidere il DURC?

    R. Il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007, (così come originariamente stabilito dalla Legge 266/2002 recepita dal D. lgs. 163/2006), all'art. 1 specifica che "il possesso del predetto documento è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia".
    Il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE per la rappresentazione di opere teatrali o musicali tutelate dal diritto di autore è un obbligo derivante dalle disposizioni contenute nella legge n. 633/1941 e s.m.i. (vedasi in particolare l'art. 180) che nulla ha a che vedere con le procedure di appalto. Ne consegue, che a parere dello scrivente Dipartimento, non è necessario acquisire il DURC concernente la SIAE in quanto trattasi di un pagamento (obbligatorio per legge) non soggetto alla normativa in materia di DURC. Diverso è il caso in cui debbano essere corrisposti compensi agli artisti. In questo caso sarà, infatti, necessario richiedere all'ENPALS il documento di correttezza contributiva per ciascuno degli artisti o della singola impresa.

  10. D. E' valido il DURC qualora l'INPS o l'INAIL non si siano espressi ?

    R. In tema di rilascio del d.u.r.c. vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. L’emissione di un d.u.r.c incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso. Né va taciuto che – secondo la giurisprudenza – il d.u.r.c., anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, “assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute.” (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1458).