Normativa antimafia in materia di appalti

Normativa antimafia in materia di appalti

Modello GAP

Gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali subappalti di importo pari o superiore a € 51.645,69 IVA inclusa, sono tenute a compilare ed a trasmettere al Prefetto il modello "GAP". In riscontro ad un quesito scritto posto da questo Servizio, la Prefettura di Genova ha precisato che l'invio del modello GAP alla prefettura competente per territorio è subordinato all'importo del contratto derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario e comunque pari o superiore alla somma predetta.

Nella lettera con la quale si comunica l'aggiudicazione definiva efficace (a conclusione delle verifiche di legge), l'aggiudicatario deve essere invitato a presentare il modulo GAP (che sarà trasmesso in allegato alla predetta comunicazione). Tale modello - sottoscritto dal responsabile della stazione appaltante e dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria - deve essere inviato alla Prefettura competente per territorio (di norma il luogo dove sarà svolto l'appalto).

Il mancato adempimento di tale obbligo ovvero la comunicazione di notizie non corrispondenti al vero comporta l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione dall'Albo degli appaltatori.

Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengono apportate modifiche all'importo od all'oggetto del contratto, è necessario che l'Ente appaltante curi, con la massima tempestività, la compilazione di un nuovo modulo GAP contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al modulo iniziale, del quale occorrerà riportare integralmente i dati della parte riservata all'Ente appaltante.

Comunicazione o informazione

Per la stipulazione di contratti per lavori pubblici, forniture di beni e servizi di importo superiore a € 154.937,07 (al netto di IVA) deve essere richiesta la certificazione antimafia.
La certificazione antimafia si divide in "comunicazione" ed "informazione" antimafia. A determinare se si tratta di comunicazione o informazione è l'entità dell'importo e l'oggetto del contratto.

LAVORI PUBBLICI:

  • da € 154.937,07 a € 5.093.124,72 (IVA esclusa) - comunicazione: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con la dicitura antimafia. La Prefettura la rilascia solamente quando il certificato della C.C.I.A.A. non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non ha l'iscrizione alla C.C.I.A.A (Es. associazioni, persone fisiche, ecc.);
  • da € 5.093.124,72 (IVA esclusa) in su - informazione: richiesta alla Prefettura dove ha la sede legale la ditta con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione ovvero dichiarazione sostitutiva. Il modello della richiesta deve essere presentato in triplice copia. Saràcura dell'Ufficio Antimafia inviare direttamente la risposta, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, all'Ente richiedente.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI:

  • da € 154.937,07 a € 203.725,00 (IVA esclusa) - comunicazione (vedi caso "lavori pubblici")
  • da € 203.725,00 (IVA esclusa) in su - informazione (vedi caso "lavori pubblici").

SUBAPPALTI E COTTIMI:

  • da € 154.937,07 (IVA esclusa) in su: solo informazioni (vedi caso "lavori pubblici")

L'autocertificazione è ammessa solo nei casi di: lavori o forniture dichiarati urgenti, rinnovi di contratti, denunce di inizio attività e attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso indicate nella tabella C del regolamento approvato con D.P.R. 26/4/1992 n. 300, iscrizioni al Registro Cooperative.