Obiettivo Piano Integrato: "uniformità e correttezza nello svolgimento delle procedure di importo inferiore a 40.000 euro"

Obiettivo Piano Integrato: "uniformità e correttezza nello svolgimento delle procedure di importo inferiore a 40.000 euro"

Domande frequenti in materia di affidamenti diretti (FAQ)

  1. Cos’è la determina “unica” semplificata? Quando devo predisporla? Cosa deve contenere?
  2. Quali sono le verifiche dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice obbligatorie sotto i 5.000 euro? E sopra i 5.000 euro?
  3. Cosa distingue uno smart CIG da un CIG SIMOG? Quando è necessario acquisire un CIG derivato?
  4. Come posso operare la selezione dei contraenti nel caso di affidamento diretto?
  5. Come posso stipulare un contratto in esito ad una procedura negoziale svolta su piattaforma SINTEL?
  6. Quando si deve ricorrere ad una convenzione Consip?
  7. Entro quale importo si può derogare all’obbligo a ricorrere al Mepa e alle altre piattaforme telematiche di negoziazione?
  8. Nelle procedure negoziali di affidamento diretto si applica il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte?

 

 


Cos’è la determina “unica” semplificata? Quando devo predisporla? Cosa deve contenere?

Per gli affidamenti diretti è possibile predisporre una determina “unica” semplificata che contenga l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2 del Codice, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019). Tale provvedimento, configurandosi come una determina di affidamento - e non propriamente una determina a contrarre - va predisposto e repertoriato all’inizio e non in conclusione del procedimento amministrativo, dunque nel momento in cui sia stato individuato il fornitore affidatario, ma non si sia ancora addivenuti alla stipula del contratto e dunque all’emissione del relativo ordine U-GOV.

 

Quali sono le verifiche dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice obbligatorie sotto i 5.000 euro? E sopra i 5.000 euro?

  1. Per affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, dopo aver acquisito apposita autocertificazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e prima della stipula del relativo contratto, si dovrà procedere con:
  • la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • la consultazione del casellario ANAC delle annotazioni riservate

Ciascuna struttura deve procedere inoltre, per ciascun anno solare, ad un controllo a campione, nella misura del 5% degli operatori economici affidatari di contratti di importo inferiore a 5.000 euro, in relazione alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui al punto 3) sotto riportato.

 

  1. Per affidamenti di importo superiore ai 5.000 euro e inferiore ai 20.000 euro, dopo aver acquisito apposita autocertificazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e prima della stipula del relativo contratto, si dovrà procedere con:
  • la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • la richiesta di visura camerale
  • la consultazione del casellario ANAC delle annotazioni riservate
  • la verifica del certificato del Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
  • la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio di controllo dell’Agenzia delle Entrate
  1. Per affidamenti di importo superiore ai 20.000 euro, dopo aver acquisito apposita autocertificazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e prima della stipula del relativo contratto, si dovrà procedere con:
  • la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • richiesta di visura camerale
  • la consultazione del casellario ANAC delle annotazioni riservate
  • la verifica del certificato del Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
  • la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio di controllo dell’Agenzia delle Entrate
  • la verifica dell'ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/99.

 

Cosa distingue uno smart CIG da un CIG SIMOG? Quando è necessario acquisire un CIG derivato?

Lo smart CIG è un CIG semplificato che si può acquisire per contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro. L’acquisizione di uno smart CIG consente alla stazione appaltante di inserire un numero inferiore di informazioni rispetto a quelle richieste per l’emissione di un CIG SIMOG. Entrambi vanno acquisiti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel momento dell’avvio della procedura negoziale.
L’acquisizione del CIG SIMOG, obbligatoria per contratti di importo superiore a 40.000 euro, è comunque possibile anche per contratti di importo inferiore a 40.000 euro e consente di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice mediante piattaforma ANAC. A tal fine le ditte invitate a presentare preventivo dovranno acquisire un codice detto PassOE associato al CIG SIMOG emesso dalla Stazione Appaltante.
Nell’ambito di convenzioni e accordi quadro è necessario acquisire un CIG padre. Per ogni contratto sottoscritto a seguito di accordo quadro/convenzione va invece acquisito un Cig figlio o derivato.

 

Come posso operare la selezione dei contraenti nel caso di affidamento diretto?

Come precisato dalle linee guida ANAC n. 4, aventi ad oggetto “Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (punto 4.3.1), in relazione alla selezione dell’affidatario, “la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
La selezione dell’affidatario deve essere operata nel rispetto del principio di rotazione, su cui le medesime Linee Guida, al punto 3.6 si esprimono con estrema chiarezza:
“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

 

Come posso stipulare un contratto in esito ad una procedura negoziale svolta su piattaforma SINTEL?

L’utilizzo della piattaforma SINTEL, a differenza di quella del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) non consente la gestione della fase di stipula del contratto. Per questa ragione, qualora si utilizzi tale piattaforma per l’espletamento di procedure negoziali, si renderà necessario stipulare i relativi contratti con il sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito riportato: “in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (il contratto è stipulato) mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

 

Quando si deve ricorrere ad una convenzione Consip?

Prima di avviare una procedura negoziale per l’acquisizione di un bene o di un servizio, è obbligatorio verificare se è possibile effettuare tale approvvigionamento ricorrendo agli strumenti disponibili su Acquisti in Rete, ossia Convenzioni Consip, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione della PA (art. 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006 e art. 1, comma 583 della Legge. 160/2019).

 

Entro quale importo si può derogare all’obbligo a ricorrere al Mepa e alle altre piattaforme telematiche di negoziazione?

Con la Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) è stata innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e alle altre piattaforme telematiche di negoziazione (es. SINTEL), prevista all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Nelle procedure negoziali di affidamento diretto si applica il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte?

Negli affidamenti diretti non si applica il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte prevista dall’art. 97 del codice ma nel caso in cui un fornitore presenti un preventivo con un ribasso molto alto, il responsabile unico del procedimento potrà valutare la congruità dello stesso richiedendo idonee giustificazioni al fornitore.