Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.

Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.

 
L’INPS, con Circolare n°71 del 11.04.2017,  ha fornito ulteriori specificazioni in merito  alle disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali introdotte con  la Legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014".
L’articolo 18, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali”.
Destinatari di tale normativa sono:
• i cittadini dell'Unione europea, compresa la Svizzera e i Paesi SEE, i cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e i beneficiari di protezione internazionale;
• i cittadini come sopra individuati, che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.
Le organizzazioni internazionali sono indicate nella pagina Elenco Organizzazioni Internazionali del sito del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale (http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/lista_organ_internaz ).
La facoltà di cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015 è esercitabile dai soggetti sopra indicati che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.
Con l’espressione “periodi assicurativi”, ai fini del cumulo di cui alla Legge in esame, devono intendersi i periodi comunque coperti da contribuzione.
Possono essere valorizzati per il conseguimento di un diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, che:
- siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- non siano stati oggetto di rimborso;
- non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia.
Si precisa, altresì, che al pari di tutti gli istituti di cumulo, anche quello previsto dall’ articolo 18 in argomento deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal richiedente.
Non è, quindi, possibile il cumulo parziale.
I suddetti periodi, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, sono parificati ai fini pensionistici, ai contributi versati/accreditati ai sensi della legislazione italiana.
I periodi assicurativi italiani cumulati con i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, non possono essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Agli interessati andrà attribuito il trattamento più favorevole, tra quello calcolato ai sensi dell’art.18 e quello derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione internazionale.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 , il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto “per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti”.
Nelle ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso di contribuzione in più gestioni previdenziali in Italia, i periodi maturati nell’organizzazione internazionale saranno presi in considerazione ai fini del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica che cumuli, in base alle disposizioni vigenti, tutti i periodi assicurativi posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Alle prestazioni conseguite cumulando, ai sensi dell’articolo 18, i periodi posseduti negli organismi internazionali, si applicano tutte le disposizioni di carattere generale previste per i trattamenti erogati nella gestione che liquida la pensione o, in caso di prestazione riconosciuta in base a specifiche discipline sul cumulo dei periodi assicurativi, in base alle disposizioni per queste ultime previste dalla legge.
Il comma 2 dell’articolo 18 della Legge n° 115/15 prevede che “ Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
Pertanto, condizioni necessarie per l’esercizio del cumulo in parola sono:
  • che i periodi contributivi posseduti presso le organizzazioni internazionali, non siano sovrapposti a quelli posseduti in Italia;
  • siano strettamente necessari per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica richiesta dall’interessato in Italia.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia in possesso di periodi assicurativi in più gestioni in Italia, la valutazione in merito alla “necessità”, ai fini pensionistici, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali andrà operata in astratto considerando tutti gli istituti di cumulo previsti dalla legislazione nazionale, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’interessato ne abbia fatto esplicita richiesta.
Resta ferma, invece, la rilevanza della domanda dell'assicurato in merito alla tipologia (vecchiaia, invalidità, superstiti) di prestazione richiesta.
Il diritto al cumulo ex articolo 18 legge n. 115/2015 è, altresì, precluso a coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali come sopra individuate. Non impedisce, invece, l’esercizio del cumulo in parola l’aver maturato presso gli organismi internazionali un autonomo diritto a pensione; ciò in ragione della specialità del regime
previdenziale dell’organizzazione internazionale.
I periodi contributivi posseduti presso gli organismi internazionali non incidono sulla misura del trattamento pensionistico conseguito in Italia.
Si precisa, in proposito, che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1995 necessaria per stabilire il sistema di calcolo, occorre aver riguardo anche della contribuzione posseduta presso gli organismi internazionali.
Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, sarà quello previsto dall’ordinamento della gestione che eroga la prestazione.
Si precisa, altresì, che stante la rilevanza dei periodi assicurativi presso gli organismi internazionali ai soli fini del diritto e non della misura, nel caso di valorizzazione dei relativi periodi ai fini di un trattamento pensionistico in cui si richieda un requisito minimo di importo della rata di pensione da calcolare per l’accesso al trattamento, quest’ultimo andrà valutato tenendo conto della sola contribuzione in Italia.
Resta fermo che, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 240 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei casi di pensione di inabilità la contribuzione maturata presso gli organismi internazionali sarà valutata ai fini della maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/95.
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
In base a quanto prevede il comma 3 dell’articolo 18 legge n. 115/15, la domanda di cumulo dei periodi assicurativi potrà essere presentata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali interessati al cumulo.
In base a quanto disposto dalla norma, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.
Resta ferma la disciplina in materia di differimento della decorrenza previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 42/2006 e dall’articolo 12 della legge n. 122 del 2010.
 
Facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale:
L’art.18, comma 5 della legge n°115/2015 dispone, diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente in materia, che i periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, “in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero”.
Il comma 5 dell’art.18 in argomento ammette a riscatto i periodi di lavoro che non possono dare diritto a pensione a carico del fondo pensionistico dell’organizzazione internazionale, secondo la normativa del riscatto dei periodi di lavoro all’estero, e quindi nell’ambito di applicazione dell’art.51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni.
Ne consegue che i periodi di lavoro subordinato svolti presso un organismo internazionale, che non possono dare diritto a pensione a carico della medesima organizzazione, possono essere riscattati ai sensi del citato comma 2 dell’art.51 della legge n.153/1969 soltanto nei casi in cui non sia attivabile il cumulo di cui al comma 1 dell’art.18 della legge 115/2015. L’indagine va effettuata considerando la situazione contributiva e previdenziale esistente alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Non è prevista la facoltà di rinunciare al periodo legittimamente accreditato a seguito del pagamento totale o parziale del relativo onere.
La facoltà di riscatto può essere esercitata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali, previa certificazione dei medesimi organismi che gli stessi periodi non possono dare luogo a una prestazione pensionistica.
Il diritto al riscatto è esercitato anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
 
 
 
 
Aggiornato alla data del 15.05.2017