Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n°40 - Istituzione del servizio civile universale, su base volontaria. Riscatto ai fini pensionistici.

Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n°40 - Istituzione del servizio civile universale, su base volontaria. Riscatto ai fini pensionistici.

L’INPS, con Circolare n°108 del 06.07.2017, ha fornito le prime specificazioni in merito  alle disposizioni in materia di servizio civile universale su base volontaria e del correlata possibilità di richiedere il riscatto ai fini pensionistici dei corrispondenti periodi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n°78 del 03 aprile 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 06 marzo 2017, n°40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n°106”, entrato in vigore il 18 aprile 2017.
Tale provvedimento detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale e istituisce il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11, della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
 
Il servizio civile universale
Il Decreto Legislativo n°40/2017 individua i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale e definisce la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio, il ruolo e i compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, i controlli sulle attività svolte e il finanziamento del servizio.
In particolare, il capo V del decreto in esame disciplina il rapporto di servizio civile universale: sono precisati i requisiti di partecipazione (art.14), le procedure di selezione (art.15), la durata e le condizioni di attuazione del rapporto (art.16), il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari (art.17), e si dispone in materia di crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro (art.18).
Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria e a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
Il rapporto di servizio civile universale, che si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.
Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibili con il corretto espletamento del servizio civile.
Al termine dello svolgimento del servizio compiuto senza demerito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli operatori volontari un attestato per il periodo di servizio effettuato, con l’indicazione delle relative attività.
 
Riscatto ai fini pensionistici
L’art.17, quarto comma, del decreto legislativo n° 40/2017 prevede che per “i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n°1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi”.
Di fatto,  tale disposizione richiama espressamente la disciplina in materia di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile nazionale, su base volontaria, successivi al 1° gennaio 2009.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa ( compresa la Gestione Dipendenti Pubblici ), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto, purché i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
Considerato che i periodi di servizio civile universale da ammettere a riscatto, successivi all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n°40/2017, saranno valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il “sistema contributivo”, gli oneri relativi a tali periodi saranno, quindi, determinati con il meccanismo del calcolo “percentuale” previsto dall’art.2, comma 5, del citato D. Lgs. n°184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili (10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
 
Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della relativa domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi contributivi, allegando autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto in essa dichiarato, attestante:
- il periodo di servizio effettuato;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in esame;
- il progetto di servizio civile approvato;
- l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile su base volontaria.

 

 

Aggiornato alla data del 20.07.2017