Regime sperimentale donna ( c.d. "Opzione Donna" )

Regime sperimentale donna ( c.d. "Opzione Donna" )

 
L'approvazione della Legge di Bilancio per il 2018 non porta novità per le lavoratrici che attendevano la proroga della sperimentazione della c.d. “Opzione Donna” sino al 31 dicembre 2018. Infatti, tutti gli emendamenti presentati in tal senso durante l'esame della manovra in Parlamento non sono stati approvati.
L'opzione donna, come noto, è un istituto introdotto, in via sperimentale,  dall'articolo 1, comma 9 della legge n°243/2004 che consente alle sole lavoratrici di pensionarsi in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Legge Fornero, accettando un assegno interamente calcolato con le regole del sistema contributivo, spesso più penalizzante; soprattutto per coloro in possesso di almeno 18 anni di contributi al 1995 e che, pertanto, avrebbero diritto all’applicazione del sistema di calcolo retributivo sino al 2011.
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo (correlato all’esercizio dell’opzione donna), le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - più elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.
L'articolo 1, comma 222 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto l’estensione della facoltà di esercizio dell’opzione donna alle lavoratrici che non avevano maturato, entro il 31.12.2015, il succitato requisito anagrafico per effetto dell’incremento della speranza di vita, pari a tre mesi, applicato con decorrenza dal 01.01.2013.
Pertanto, a seguito di tale ultima disposizione legislativa, al fine di esercitare l’opzione donna, le lavoratrici devono possedere, entro il 31.12.2015:
  • un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni ( ovvero di almeno 34 anni, 11 mesi e 16 giorni );
  • un’anzianità anagrafica di 57 anni.
Rimangono, tuttavia, applicabili gli incrementi per aspettativa di vita in vigore ad oggi e la c.d. finestra mobile di 12 mesi ai fini dell’effettivo accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Di conseguenza, una volta accertato il possesso dei requisiti necessari all’esercizio dell’opzione in oggetto, il diritto vero e proprio all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità scatta alla maturazione del requisito anagrafico di 57 anni e 7 mesi di età, dove i 7 mesi derivano dalla sommatoria degli incrementi della speranza di vita che ad oggi hanno trovato applicazione ( 3 mesi dal 01.01.2013 + ulteriori 4 mesi dal 01.01.2016 ). Dal tale momento, ovvero dalla data di compimento dei 57 anni e 7 mesi, dovranno ulteriormente trascorrere 12 mesi della c.d. “finestra mobile”.
Si rammenta che una volta in possesso dei succitati requisiti è possibile presentare la domanda in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima decorrenza utile determinata a seguito dell’applicazione della finestra mobile. Ciò significa, ad esempio, che la lavoratrice nata nel dicembre 1958, che al 31.12.2015 ha compiuto 57 anni di età e risulta in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, con prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, secondo quanto sopra esposto ( applicazione incrementi speranza di vita + finestra mobile ), il 1° agosto 2017 ( finestra di uscita non utilizzata a seguito del mancato esercizio dell’opzione donna ),  può decidere di andare in pensione con la stessa opzione donna anche successivamente a tale data, ad esempio nel 2018 o nel 2019 in ossequio al principio di portata generale della cristallizzazione del diritto a pensione.
 
La tabella sottostante riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna .
 
 
 
Opzione Donna
Lavoratrici del settore pubblico
 
Requisiti per l’opzione al 31.12.2015
 
Età minima
 
57 anni
 
Anzianità contributiva
 
Almeno 35 anni
 
 
Requisito anagrafico di pensionamento
 
Età
 
57 anni e 7 mesi
 
Liquidazione della pensione
 
Effetto finestra mobile
 
Dal giorno di maturazione del succitato requisito anagrafico più ulteriori 12 mesi

 

 

Ultimo aggiornamento al 23.02.2018