RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata 2018

RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, in via sperimentale, con decorrenza 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, la possibilità di ottenere una rendita temporanea anticipata, ovvero la riscossione anticipata, in rate mensili,  dell’intero o di parte del capitale accumulato ( montante composto dal TFR, dal contributo datoriale e dal contributo aggiuntivo del lavoratore ) presso un fondo di previdenza integrativo ( fondi pensione, piani pensionistici individuali, con esclusione dei fondi istituiti prima del 1993 in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni ) decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo Pensione ( conseguente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti ) sino al raggiungimento dell’età pensionabile ( pensione di vecchiaia ) nel regime pubblico, a patto di cessare dal rapporto di lavoro.
Si tratta, in altri termini, di un “reddito ponte” erogato, non dal settore bancario e assicurativo ( come nell’APE Volontario ), né dallo Stato ( come nell’APE Sociale ), bensì da un Fondo di previdenza complementare  a cui il lavoratore è stato iscritto ed al quale ha contribuito.
Sino ad oggi lo strumento non ha avuto alcuna diffusione in quanto la versione iniziale del progetto, contenuta nella Legge di Bilancio per il 2017 ha agganciato l'erogazione della RITA alla certificazione da parte dell'INPS del possesso delle condizioni per ottenere l'APE Volontario, certificazione che ancora oggi non può essere ottenuta per i ritardi che si registrano nella partenza del prestito pensionistico.
 
L’art. 1, commi 168 e 169, della Legge di Bilancio 2018, introduce una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), provvede a coordinare la nuova disciplina con le disposizioni attualmente in vigore, intervenendo sullo stesso D.Lgs. n°252/2005 e sulle disposizioni contenute nella Legge n°232/2016, inglobando, peraltro, le modifiche apportate dalla Legge sulla Concorrenza che, nel corso del 2017, aveva esteso la rendita temporanea anche ai disoccupati da oltre 24 mesi. 
Per questa ragione il legislatore è corso ai ripari svincolando, nel 2018, le condizioni per chiedere la RITA da quelle per chiedere l'APE volontario. 
Più specificamente dal 1° gennaio 2018 alla RITA potranno accedere due tipologie di soggetti: 
a) lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza ( quale prevista al momento della presentazione dell'istanza sulla base delle disposizioni di legge e della relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti ) entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
b) lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
In entrambi i casi è necessario che l'interessato possa vantare almeno cinque anni di iscrizione alle forme di previdenza complementari.
Viene quindi meno il requisito dei non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento.
Con la novella della Legge di Bilancio 2018,  la Rita potrà essere concessa quindi con un anticipo sino a cinque anni ( ad esempio per l’anno 2018 dai 61 anni e 7 mesi di età; nell’anno 2019 dai 62 anni, a seguito dell’innalzamento del requisito anagrafico  di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, determinato dal nuovo incremento della speranza di vita di 5 mesi disposto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2017 per il biennio 2019-2020) contro i 43 mesi previsti in origine che diventano dieci per i disoccupati da oltre 24 mesi. La misura, inoltre, è stata stabilizzata anche oltre il 2018. 
La COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha, quindi, diffuso la Nota  n°888 dell'8 Febbraio 2018, in cui l'Istituto che vigila sulle forme di previdenza complementari recepisce le novità introdotte dal legislatore con la Legge di Bilancio per il 2018 per ampliare il perimetro di applicazione della RITA. 
Il documento della COVIP conferma, pertanto, che diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come in precedenza previsto dall'art. 1, comma 168, della Legge n°232/2016.
Ricapitolando, tale misura si rivolge ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, in possesso, al momento della richiesta, dei seguenti requisiti:
  • è necessario che i lavoratori maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi;
  • almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa;
  • è necessario che l'interessato possa vantare almeno cinque anni di iscrizione alle forme di previdenza complementari.
I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico ( pensione di vecchiaia ), escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati.
Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, i dipendenti UNIGE interessati dovranno rivolgersi, per tempo, agli uffici dello scrivente Settore Previdenza e Quiescenza, che provvederà al rilascio di apposita attestazione.
Resta ferma la possibilità, ai sensi del DPR n°445/2000, per le Forme pensionistiche complementari che vi consentano, di acquisire dichiarazioni sostitutive, alle quali dovranno essere allegati gli impegni scritti dei dichiaranti a produrre, in caso di richiesta delle citate Forme ed ai fini di consentire le più congrue verifiche, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
Vista la portata innovativa delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, la COVIP, attraverso la menzionata Nota, ha fornito alle forme pensionistiche complementari interessate indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti ed ai Regolamenti di queste ultime, nonché alle Note Informative ed alle Comunicazioni periodiche. Dette modifiche formeranno oggetto di comunicazione a COVIP a norma degli artt. 8, 17, 25 e 30 del Regolamento COVIP del 15.07.2010, modificato ed integrato con Deliberazione COVIP del 07.05.2014. 
Oltre a tali modifiche, le Forme pensionistiche complementari dovranno predisporre appositi moduli per la richiesta di accesso alla RITA.
Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata non sono invece cambiate rispetto alla normativa previgente.
La RITA consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. Spetterà pertanto all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.
Le Forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.
Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito, che al massimo potrà risultare di 5 anni, la COVIP ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.
In merito poi alla periodicità del frazionamento, l’Autorità ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti, precisando, tuttavia,  come la cadenza dell'erogazione del trattamento integrativo non possa essere superiore a tre mesi.
Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, la Covip precisa che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma pensionistica complementare. Nel Modulo di domanda per l'erogazione della RITA andrà quindi indicato il comparto cui affluisce, in assenza di diverse indicazioni, l'ammontare oggetto di frazionamento ed evidenziato che l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.
Durante l’erogazione della RITA, l’iscritto può esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo modalità definite dalla forma pensionistica complementare di appartenenza.
Quanto ai costi di erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata”, gli stessi dovranno essere esplicitati nella documentazione del fondo. I relativi importi, da esprimersi in cifra fissa,  dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Circa poi l’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, la COVIP ritiene opportuno che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la Comunicazione Periodica.
In particolare, dovranno essere riportati nella Parte prima, sezione 3 – posizione individuale maturata ( nel totale uscite ) i seguenti dati: a) l’ammontare delle rate di rendita erogata; b) precisare che l’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il pagamento di ciascuna singola rata.
Nelle informazioni di dettaglio relative alle operazioni poste in essere nel corso dell’anno, è necessario indicare i pagamenti rateali effettuati, la data dell’operazione, il comparto interessato dalle uscite  e le eventuali spese addebitate per l’erogazione della rata.
Dovranno essere fornite, altresì, informazioni sull’ammontate dell’imposta applicata, nonché dovrà essere indicato il numero della rate residue e la periodicità delle stesse, precisando che il relativo importo dipende dai risultati di gestione del comparto in cui il residuo montante è confluito, ed , infine, riportando la data dell’ultima rata di cui è prevista l’erogazione.
La Covip ricorda, infine, che:
- in caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato in base alle usuali vigenti regole, ovvero dagli eredi o dai beneficiari da quest’ultimo espressamente designati, siano essi persone fisiche o giuridiche: in assenza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo;
- le quote di erogazione sono soggette ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti con riferimento alle normali prestazioni complementari;
- l'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica complementare.
Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.
Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.
 
Tale misura beneficia di un regime fiscale agevolato. La quota di rendita tassabile ( in quanto le prestazioni erogate dai fondi di previdenza integrativa già usufruiscono di un regime tributario agevolato ) è, infatti, assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza integrativa, con limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
Se la data d’iscrizione alla forma di previdenza complementare cade prima del 01.01.2007, gli anni d’iscrizione antecedenti al 2007 verranno computati fino ad un massimo di 15.
Inoltre, ai fini della determinazione della base imponibile, poiché sussistono diversi regimi fiscali succedutisi nel tempo, è stabilito che le somme erogate tramite RITA vengano imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, in successione: a) agli importi  della prestazione maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2006; b) agli importi  della prestazione maturati dal 01.01.2007.
Tutto ciò al fine di dare corretta applicazione ai diversi regimi tributari vigenti pro-tempore.
Le disposizioni qui illustrate trovano applicazione anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
In tal caso, i lavoratori pubblici che, per effetto di RITA, cessano obbligatoriamente dall’attività lavorativa, non otterranno contestualmente la liquidazione del trattamento di fine servizio / rapporto ( TFS / TFR ), che interverrà solamente al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti che regolano la corresponsione di tali prestazioni previdenziali.
Nell’ottica di una eventuale adesione a tale misura, appare tuttavia necessario che il lavoratore valuti attentamente il fatto che la corresponsione anticipata di tutto o parte del montante accumulato presso un fondo di previdenza integrativo, se da un lato determinerà l’erogazione di un reddito ponte sino al raggiungimento dell’età pensionabile, dall’altro andrà ad abbattere, parzialmente o integralmente il capitale maturato nel fondo integrativo, incidendo sull’ammontare delle rendita aggiuntiva di cui il lavoratore avrebbe goduto una volta raggiunto il pensionamento nel regime obbligatorio.
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento al 23.02.2018