Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso altri soggetti e organismi

Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso altri soggetti e organismi

La legge 30.12.2010, n.240, all’art. 7, commi 1, 2e 3, stabilisce che:

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

MODULISTICA: