Collocamento a riposo di professori e ricercatori

Collocamento a riposo di professori e ricercatori

Professori ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1°novembre successivo al compimento del 70° anno di età.

I professori ordinari che alla data del 31.12.2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 22.12.2011, n. 214 sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita.

Professori associati

  1. Sono collocati a riposo a decorrere dal 1°novembre successivo al compimento del 70° anno di età:
  • i professori associati nominati successivamente alla data del 20 novembre 2005, data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2005, n. 230;
  • i professori associati,  in servizio alla data del 20 novembre 2005, che abbiano optato,  ai sensi dell’art. 1, comma 19, per lo stato giuridico della legge n.230/2005;
  • i professori associati di materie cliniche, in servizio alla data del 20 novembre 2005, con funzioni primariali e assistenziali ( art. 1, comma 18, della legge n. 230/2010
  • i professori associati ex incaricati stabilizzati (art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705)

I professori associati che alla data del 31.12.2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 22.12.2011, n. 214 sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita.

  1. Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al precedente punto 1) e che alla data del 31.12.2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22.12.2011, n. 214.

I professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al precedente punto 1) e che alla data del 31.12.2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22.12.2011, n. 214 sono collocati a riposo ( con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita.

Ricercatori universitari a tempo indeterminato

  1. Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età i ricercatori universitari che alla data del 31.12.2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22.12.2011, n. 214.
  1. I ricercatori universitari che alla data del 31.12.2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22.12.2011, n. 214 sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita.