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Conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario
Art. 111 del T.U. approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592
Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le
dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato
almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di "professore
onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.
Detti titoli sono concessi con decreto del Ministro, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.
Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.
La deliberazione del Dipartimento, contenente la motivata e dettagliata proposta di conferimento del titolo, deve essere trasmessa agli Uffici del personale per il successivo inoltro al Ministero.