Congedi di maternita’ e parentali

Congedi di maternita’ e parentali

Congedo di maternità

E’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.
Alla lavoratrice spetta la retribuzione economica ed il periodo è valido ai fini di carriera e previdenziali e di quiescenza.
Il periodo di astensione obbligatoria comprende ( art. 16 T.U. n. 151/2001 e s.m.i.):

- prima del parto

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale oppure dalla direzione territoriale del lavoro;

- dopo il parto:

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta.

 

La flessibilità è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell'ottavo. Per avvalersi della flessibilità la lavoratrice deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza, certificazione medica del ginecologo del SSN o convenzionato nonchè certificazione medica del medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, attestanti specificatamente l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro.

NEW 2019

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( legge di bilancio 2019) dispone:

"All'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi sussessivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

 

L’interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come parto. Pertanto, in tal caso la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge n. 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali il congedo spetta pei 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore.

Congedo parentale (maternità facoltativa)

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi la lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre ( a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Riposi per allattamento

La lavoratrice/il lavoratore dipendente hanno diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore.

Il lavoratore padre non può richiedere il riposo per l’allattamento se:

  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria  o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione dell’attività lavorativa.