Congedi di maternita’ e parentali
Congedo di maternità
- prima del parto
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale oppure dalla direzione territoriale del lavoro;
- dopo il parto:
- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta.
La flessibilità è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell'ottavo. Per avvalersi della flessibilità la lavoratrice deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza, certificazione medica del ginecologo del SSN o convenzionato nonchè certificazione medica del medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, attestanti specificatamente l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro.
NEW 2019
L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( legge di bilancio 2019) dispone:
"All'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi sussessivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
Congedo parentale (maternità facoltativa)
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi la lavoro compete:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre ( a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Riposi per allattamento
La lavoratrice/il lavoratore dipendente hanno diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
- 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
- 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore.
Il lavoratore padre non può richiedere il riposo per l’allattamento se:
- la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
- la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione dell’attività lavorativa.