Congedo per motivi di studio e di ricerca

Congedo per motivi di studio e di ricerca

I professori ed i ricercatori universitari a tempo indeterminato possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica.
Ai sensi dell’art. 4, comma 78, della legge 12.11.2011, n. 183 e dell’art. 49, comma 2, del D.L. n. 5/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 35/2012, le autorizzazioni ad usufruire di detti periodi possono essere concesse dal Rettore non oltre il compimento del 35° anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Rettore previa apposita deliberazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza. Al Dipartimento competente per il corso di studio interessato spetta il compito di verificare e indicare in delibera la sostituzione  con altro docente dello stesso o di settore scientifico disciplinare affine  per lo stesso anno accademico, garantendo l’invarianza della spesa complessiva annuale fissata per la programmazione didattica.
Le autorizzazioni ai professori e ai ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie sono concesse dal Rettore previa intesa con il direttore generale dell’azienda.
Nel caso di concessione del congedo, l’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale è sospeso.
I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all’estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Congedo per esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art. 17, I comma, del D.P.R. n. 382/80 (Anno sabbatico)

Può essere chiesto dai professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusiva attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali, per non più di 2 anni accademici in un decennio.
L’anno non può essere frazionato in più periodi .  Il periodo di congedo  inferiore all’anno accademico o l’eventuale rientro anticipato impegnano comunque un anno accademico, ai sensi delle vigenti disposizioni.
La domanda, contenente l’indicazione del programma di ricerca e della sede o sedi presso cui verrà svolto, deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Dipartimento di afferenza, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del congedo.
Al termine del congedo, il docente presenta al Consiglio del Dipartimento di afferenza una relazione sull’attività di ricerca svolta.
 
MODULISTICA:

Congedo per motivi di studio all’estero ai sensi dell’art. 17, V comma, del D.P.R. n. 382/80

Può essere chiesto dai professori di prima e seconda fascia per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all’estero.
Può essere concesso al massimo per 1 anno solare e non può essere rinnovato l’anno successivo.
La domanda, contenente l’indicazione del programma di ricerca e della sede o sedi presso cui verrà svolto, deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Dipartimento di afferenza, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del congedo.
Al termine del congedo, il docente presenta al Consiglio del Dipartimento di afferenza una relazione sull’attività di ricerca svolta.

MODULISTICA:

Congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell’art. 8 della legge n. 349/1958

I ricercatori a tempo indeterminato possono usufruire di congedo per motivi di studio e ricerca per un periodo massimo di 1 anno solare, prorogabile sino a due anni, fino ad un massimo di 5 anni in un decennio.
La domanda, contenente l’indicazione del programma di ricerca e della sede o sedi presso cui verrà svolto, deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Dipartimento di afferenza, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del congedo.
Al termine del congedo, il docente presenta al Consiglio del Dipartimento di afferenza una relazione sull’attività di ricerca svolta.
Durante tale periodo l’interessato conserva il trattamento economico in godimento, qualora non fruisca, ad altro titolo di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo. In caso contrario, il congedo è senza assegni.
  • MODULISTICA:

Istanza di collocamento in congedo per motivi di studio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349/1958