Congedo straordinario e Aspettativa

Congedo straordinario e Aspettativa

Congedo straordinario per gravi motivi

Per periodi di malattia inferiori a 7 giorni il docente usufruisce del congedo straordinario, pari a 45 giorni complessivi nell’anno solare ( artt. 37 e 40 del D.P.R. n. 3/1957 modificati dall’art. 3, commi 37 e 39, della legge n.537/1993).
Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per motivi familiari: in tal caso occorre la preventiva delibera di autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.
Le due tipologie di assenza si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare.
Il congedo comporta  la riduzione di 1/3 di tutti gli assegni del docente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l’assenza di un solo giorno). Il periodo è compitato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
 
MODULISTICA:
 
 

Aspettativa per motivi di salute

Il docente che non abbia fruito dell’intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa per motivi di salute ( art. 68 del D.P.R. n. 3/57) solo per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
L’aspettativa per motivi di salute non può superare i 18 mesi complessivi, dei quali i primi 12 retribuiti per intero ed i restanti 6 retribuiti al 50%. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di 18 mesi, due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano tra loro  quando tra gli stessi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a 3 mesi.
Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.
 
 

Riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia

Ai sensi della legge n. 133/2008, nei primi 10 giorni di ogni assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, anche a carattere fisso o continuativo.
In detti periodi di assenza ai docenti a tempo pieno non viene corrisposto l’assegno aggiuntivo.
Nel caso di assenza per malattia continuativa superiore a 10 giorni, dall’11° giorno in poi viene corrisposta l’intera retribuzione.
La riduzione del trattamento economico si sovrappone al regime normativo vigente in materia di assenze per malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, essa si aggiunge alla trattenuta di 1/3 della retribuzione prevista per ogni primo giorno di assenza.
Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico anche durante i primi 10 giorni , in quanto sono oggetto di specifica disciplina di maggior favore.

Modalità di giustificazione delle assenze per malattia

Tutte le assenze per malattia, anche di un solo giorno, devono essere giustificate con certificazione medica.
Durante il periodo di malattia, anche di un solo giorno, il docente è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità durante le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi- -circolare INPS 4640 del 22-12-2023). E' escluso dall'obbligo di reperibilità il docente nei cui confronti è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico, nonchè il docente la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Aspettativa per motivi di famiglia

L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art. 69 del D.P.R. n. 3/57, può essere concessa solo dietro presentazione di domanda motivata dell’interessato. Sulla concessione dell’aspettativa si pronuncia preventivamente il Consiglio del Dipartimento di afferenza.
L’Amministrazione può, per ragioni di servizio, respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa. L’aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio.
L’aspettativa non può superare 12 mesi continuativi ( due periodi di aspettativa si considerano continuativi quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi).
Nel corso del periodo trascorso in aspettativa il docente non ha diritto alla retribuzione. Il periodo non è valido ai fini della progressione di carriera né ai fini di previdenza e quiescenza e comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
 
MODULISTICA:

Cumulo delle aspettative

La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per motivi di salute non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio ( art. 70 D.P.R. n. 3/57). Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può concedere al docente, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Congedo per matrimonio

Il dipendente ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per contrarre matrimonio. Il congedo ha durata di 15 giorni senza soluzione di continuità e la data di nozze va compresa in tale periodo ( da 14 giorni prima a 14 giorni dopo il giorno del matrimonio). Rientra nel conteggio dei 45 giorni complessivi di congedo straordinario per anno solare e ad esso non si applica la riduzione di 1/3 prevista per il primo giorno di congedo straordinario per malattia.