Eventi e altre prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro
Attività svolta in giornata lavorativa
Se l'attività richiesta verrà svolta tutta in orario di servizio, il personale dovrà richiedere servizio tramite l'applicativo INFOWEB (RICH_SERV) indicando l'orario presunto come da ordine di servizio.
Per le ore eccedenti il proprio orario, potrà essere richiesto straordinario da recuperare in tempo libero (nel limite massimo di 70 ore annuali) oppure credito orario compilando il campo “note”, o straordinario da pagare.
Si ricorda al personale che, compatibilmente con le esigenze di servizio e personali, per queste giornate potrà effettuare un cambio orario con attività nelle sole ore pomeridiane.
Attività svolta nelle giornate di sabato (non festivo) e festive
L'orario effettuato potrà essere considerato ore di lavoro straordinario da pagare o da recuperare in tempo libero (nel limite massimo di 70 ore annuali).
In caso non venga indicata una scelta, le ore effettuate saranno considerate credito orario da recuperare entro il mese successivo; il dipendente dovrà richiedere al proprio operatore l’inserimento del codice RDEBITO.
La giornata potrà anche essere considerata riposo compensativo da effettuare entro il mese successivo ma solo se saranno rese le ore necessarie a coprire una giornata lavorativa.
Nel caso di lavoro straordinario da pagare svolto in giornata festiva è prevista un'ulteriore maggiorazione.
Attività svolta nella giornata di domenica
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato (art. 29 del CCNL). Pertanto nel caso di attività svolta la domenica:
- dall'1 settembre 2019, tenuto conto dell’orientamento Aran - RAL 1914, oltre al recupero compensativo da fruire a giornata e/o a ore separate, per le ore lavorate sarà previsto il pagamento del 30% della retribuzione oraria o del 50% nel caso di lavoro notturno
- fino al 31 agosto 2019 il personale aveva diritto soltanto a un recupero compensativo da fruire a giornata e/o a ore separate entro e non oltre il mese successivo.
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e misto annuale, nelle sole settimane di orario ridotto, non potrà in nessuna giornata effettuare lavoro straordinario a pagamento né recupero dello straordinario in tempo libero, ma avrà diritto:
- nei giorni feriali: al credito orario in relazione alle ore effettuate, da recuperare entro il mese successivo. Si ricorda al personale che, compatibilmente con le esigenze di servizio e personali, per queste giornate potrà effettuare un cambio orario con attività nelle sole ore pomeridiane o nelle giornate di riposo previste dal proprio orario di lavoro
- nelle giornate di sabato e festivi: credito orario o riposo compensativo
- nelle giornate di domenica: riposo compensativo.
Limite orario giornaliero
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Tale riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7 del D. Lgs 66/2003). Il periodo di lavoro si intende frazionato se con interruzione dell'attività superiore alle 2 ore.
Inoltre, anche in queste giornate, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa di almeno 10 minuti (art. 25, comma 8, del CCNL 2006-2009).
Esempi
Il 25 luglio lavoro dalle 08:00 alle 14:00 e riprendo a lavorare alle 19:00 e fino alle 01:00 del giorno successivo.
Il 26 luglio posso entrare a lavorare a partire dalle 07:00.
L'attività lavorativa del 25 è frazionata (pausa di almeno 2 ore) quindi ho rispettato, seppur godendone in modo frazionato, delle 11 ore di riposo nell’arco delle 24.
Il 25 luglio lavoro dalle 08:00 alle 17:30, con pausa dalle 13 alle 13.30, e riprendo a lavorare alle 19:30 e fino alle 00:00 del giorno successivo.
Il 26 luglio posso entrare al lavoro a partire dalle 09:00.
L'attività lavorativa del 25 è frazionata (pausa di almeno 2 ore) quindi ho rispettato, seppur godendone in modo frazionato, delle 11 ore di riposo nell’arco delle 24
Il 25 luglio lavoro dalle 13:00 alle 23:00 con una pausa di 30 minuti dalle 18 alle 18:30.
Il 26 luglio non posso entrare a lavorare prima delle 10:00.
L'attività lavorativa del 25 non è frazionata quindi è necessario che passino 11 ore consecutive prima di tornare a lavorare l'indomani
Il 25 luglio lavoro dalle 13:00 alle 19:00 e dalle 20:00 a mezzanotte.
Il 26 luglio non posso entrare a lavorare prima delle 11:00.
L'attività lavorativa del 25 è frazionata da una pausa inferiore alle 2 ore quindi è necessario che passino 11 ore consecutive prima di tornare a lavorare l'indomani
In tutti i casi in cui per rispettare le ore di riposo obbligatorio sia necessario iniziare la giornata lavorativa dopo le ore 10, od oltre la propria diversa fascia di flessibilità, è necessario utilizzare il recupero credito o un altro permesso che deve essere autorizzato dal responsabile con le consuete modalità
Buoni pasto
Anche in queste giornate vale la normale disciplina dei buoni pasto che spetta:
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa di almeno 30 minuti, all'interno della quale va consumato il pasto
- per la giornata lavorativa (nel caso di cambio di giornata festiva o prefestiva con una infrasettimanale) nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.