Sezione FAQ - Frequently Asked Questions - dedicata ai Medici in formazione specialistica

Sezione FAQ - Frequently Asked Questions - dedicata ai Medici in formazione specialistica

Domande frequenti

In questa sezione puoi trovare una serie di risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute nel tempo.
E se non trovi la domanda che cerchi, scrivici a: specializzandi.sanita@unige.it

NB: la presente sezione FAQ sarà soggetta ad ulteriore implementazione nel corso del 2020.
 

Quali sono le normative che regolano la formazione degli specializzandi medici?

  • Decreto Legislativo 368/1999, Titolo VI (“Formazione dei medici specialisti”) e successive modificazioni
  • Decreto Interministeriale 68/2015 (“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria")
  • Decreto Interministeriale 402/2017 (“Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria")

Qual è l’impegno orario previsto per gli specializzandi medici?

Come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 368/99 “L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria”, quindi complessivamente 38 ore settimanali.

Ai medici in formazione specialistica si applica la normativa europea in materia di orario di lavoro (l. 161/2014), che prevede tra l’altro un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore ed un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni.

Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?

Ai sensi del D.P.C.M. 07.03.2007 il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui per gli anni di corso successivi. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è esente dall’imposta sul reddito. 

Il contratto prevede contributi previdenziali?

I medici con contratto di formazione specialistica, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, sono iscritti alla Gestione Separata secondo quanto stabilito dell'articolo 1, comma 300, Legge Finanziaria del 2006. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che i medici in formazione specialistica sono assoggettati come tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale e all'aliquota piena in caso contrario.

Cosa prevede il contratto riguardo all’assicurazione?

L’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilisce che “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”. Lo specializzando potrà dotarsi di copertura assicurativa integrativa a proprio carico a tutela della propria responsabilità professionale.

Quali sono le cause di risoluzione anticipata?

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99:

  1. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  2. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  3. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi) in caso di malattia;
  4. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 

È possibile sospendere il corso di studi per motivi particolari?

Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia e maternità (astensione obbligatoria o congedo parentale).

Lo specializzando medico ha le ferie?

Per quanto previsto dal D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico”. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie. Rientrano in questa tipologia di assenza: matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, ecc.. I periodi per la partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire ma devono essere autorizzati dalla Direzione della Scuola.

Cosa prevede il contratto sulle assenze per malattia?

I periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi devono essere interamente recuperati ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 368/99. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

In relazione a periodi di malattia di durata inferiore a 40 giorni lavorativi consecutivi, il Miur ha evidenziato, a più riprese, la necessità che il Consiglio di Scuola di Specializzazione verifichi che gli stessi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico del corso, disponendo eventuali periodi di recupero – in questo caso non retribuiti – anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 40 d lgs 368/99.

A chi devo comunicare le assenze per malattia?

La malattia, anche inferiore a quaranta giorni lavorativi, va attestata con certificato telematico, il quale dovrà essere trasmesso tempestivamente via email, a cura dello specializzando, al  settore di competenza ed alla segreteria della propria scuola di specializzazione. In casi eccezionali può essere ammesso certificato cartaceo del curante. Lo specializzando che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente la formazione rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Se sono in stato di gravidanza, come faccio a sospendere la mia formazione?

Occorre comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza al Direttore della scuola, che dovrà adibire la specializzanda a mansioni non pericolose per la salute della mamma e per quella del nascituro senza, al tempo stesso, pregiudicare la formazione. Normalmente l’astensione obbligatoria va dai due mesi antecedenti la data prevista del parto ai tre successivi; se si volesse usufruire della flessibilità del congedo obbligatorio, ovvero sospendere la formazione un mese prima e quattro dopo la data presunta del parto, bisognerà produrre, entro il compimento del 7° mese di gravidanza:

  • certificato di un ginecologo di una struttura pubblica che attesti, oltre allo stato di gravidanza, che non ci sono rischi di salute per la madre e per il nascituro al prosieguo dell’attività;
  • certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Cosa prevede il contratto sulle assenze per maternità?

Per le specializzande in gravidanza vale il D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:

  • congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi. L’astensione obbligatoria per maternità termina tre mesi o quattro mesi (se si è usufruito della flessibilità) dopo la data effettiva del parto. Se la data effettiva del parto è però antecedente la data presunta, il periodo di sospensione viene calcolato a partire dalla data presunta;
  • il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
  • riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Il congedo parentale può essere usufruito anche dallo specializzando padre, entro i limiti di legge.

Poiché il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, i periodi di sospensione superiori a 40 giorni lavorativi devono essere interamente recuperati. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni. Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Cosa succede se per una seconda maternità supero il periodo massimo di comporto di 12 mesi?

In caso di gravidanza il superamento del periodo di assenza massimo non comporta la risoluzione anticipata del contratto, in quanto vale la legge sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/01) e tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

Il trattamento economico, pari alla sola quota fissa, è riconosciuto per un periodo di assenza per maternità complessivo di 12 mesi durante tutto il corso di specializzazione, includendo nel conteggio anche quei periodi che, per la loro durata, non hanno comportato recupero. Ulteriori assenze aggiuntive per maternità sono previste per quanto esposto sopra, ma non sono retribuite. I periodi di assenza andranno però recuperati interamente; durante i periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo del trattamento economico.

Posso effettuare dei periodi di formazione in strutture al di fuori della rete formativa o all’estero?

Al fine di perfezionare la formazione, lo specializzando può effettuare periodi in strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi. Il periodo di formazione fuori rete deve essere approvato dall’organo collegiale della Scuola di Specializzazione e formalizzato con la struttura ospitante tramite apposito accordo, ricomprendente tra l’altro la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella  struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.

È possibile frequentare contemporaneamente la scuola di specializzazione e un altro corso di studi?

La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione ed all’interno dello stesso Ateneo, previo nulla osta rilasciato dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base della compatibilità con l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola medesima. Fino al termine del periodo di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Quali sono le attività che si possono svolgere contestualmente alla formazione specialistica?

Il D.LGS 368/99 (art. 40 c. 1) afferma che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private". Con successivo intervento del legislatore (Legge n. 448 del 28.12.2001 art.19 c. 11 e 13 [Finanziaria 2002] e DL 81/04 convertito in Legge il 19 maggio 2004) è stato ampliato il ventaglio delle possibilità offerte al medico specializzando, includendo tra le attività compatibili: servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica); sostituzioni medico di medicina generale; guardie turistiche. In tali ultime ipotesi, gli specializzandi possono essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Ai sensi dell'art. 37 c. 5 del citato decreto, la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è tra le cause di risoluzione anticipata del contratto.

Se ho già conseguito una specializzazione medica, posso partecipare al concorso per conseguirne un’altra?

Sì. Attualmente non ci sono limitazioni al numero delle specializzazioni che si possono conseguire e in ogni caso bisogna far riferimento a quando disposto dal bando di concorso.