Nulla osta attività didattica presso altro Ateneo

Nulla osta attività didattica presso altro Ateneo

Art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, emanato con D.R. 28.9.2011, n. 677:

"1. – L’assunzione di incarichi di insegnamento presso altri Atenei è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, previo accertamento che l’incarico sia compatibile con il regolare adempimento dei doveri accademici dell’interessato e con i criteri di cui al precedente articolo 4 in quanto applicabili e previa ricognizione di eventuali necessità di ricoprire insegnamenti nel S.S.D. di appartenenza del richiedente."

"2. – Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai professori e ricercatori a tempo definito."