Permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92

Permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Requisiti

  • essere lavoratori dipendenti;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 riconosciuta da apposita Commissione Medica Integrata;
  • mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Benefici

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di :

  1. riposi giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  2. tre giorni di permesso mensile.

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto, alternativamente di:

  1. un prolungamento del congedo parentale a decorrere dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente;
  2. riposi giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  3. tre giorni di permesso mensile.

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto, alternativamente di:

  1. un prolungamento del congedo parentale a decorrere dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente;
  2. tre giorni di permesso mensile.

Il coniuge, i parenti  e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:

  1. tre giorni di permesso mensile.

L’accesso ai benefici di cui  sopra può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.