Posizioni, funzioni ed incarichi
I.1. Da quale organo possono essere conferiti posizioni, funzioni ed incarichi? Con quale procedura?
L'organo competente è il Direttore Amministrativo.
Prima lo stesso, in applicazione dell'art. 63 del CCNL del 9.8.2000 vigente e, quindi, dell'art 37 del CCI, individua annualmente le posizioni e le funzioni, tra quelle elencate nell'articolo 37 citato, da attivare presso ciascuna struttura nell'ambito dell'organizzazione dell'Ateneo, poi le comunica, previa informazione sindacale, alle strutture interessate.
Soltanto dopo tale comunicazione, gli organi collegiali di ciascuna struttura potranno indicare il nominativo di 1 dipendente per la copertura di ciascuna posizione o funzione individuata presso la struttura.
Il Direttore Amministrativo valuterà la congruità di detta proposta e conferirà la posizione o funzione secondo i criteri della competenza derivante dalla formazione professionale acquisita e, in caso di parità, dell'anzianità nella categoria.
Gli incarichi di cui all'art. 38 del CCI sono individuati con la stessa procedura e sono conferiti sempre dal Direttore Amministrativo in base alla documentazione agli atti, secondo i criteri della competenza dei dipendenti derivante dalla formazione e dai requisiti professionali e, in caso di parità, dell'anzianità nella categoria.
I.2. È possibile conferire altre posizioni, funzioni ed incarichi non previsti negli elenchi degli articoli 37 e 38 del CCI o utilizzare procedure diverse?
No, l'elencazione e la definizione dei tipi nei quali rientrano le posizioni organizzative, le funzioni specialistiche e gli incarichi di responsabilità prevista dal CCI è tassativa: di conseguenza non possono essere conferiti posizioni, funzioni ed incarichi non previsti negli articoli citati.
Inoltre, dette posizioni, funzioni ed incarichi possono essere conferiti, in applicazione dell'art. 63 del CCNL del 9.8.2000 vigente, soltanto dal Direttore Amministrativo con la proceduta prevista dalCCI.
Le strutture sono, comunque, libere di individuare competenze nell'ambito delle attività istituzionali svolte e di sperimentare assetti di carattere procedurale e gestionale, purchà razionali e coerenti con le esigenze di funzionalità dei servizi, soprattutto in rapporto all'utenza. Le attività svolte nell’ambito di tali assetti non potranno trovare riconoscimento retributivo nell'ambito della attuale disciplina di posizioni, funzioni ed incarichi, ma costituiscono preziose opportunità di conoscenza dell'assetto funzionale dell'Ateneo, di integrazione e di condivisione delle problematiche organizzative anche riferite a diversi ambiti gestionali.
I.3. Se un dipendente quale compito istituzionale gestisce, ad esempio, le pagine web di Ateneo o effettua un'altra attività presente nell'elenco di funzioni di cui all'art. 37 del CCI, "ha diritto ad un incarico"?
Le posizioni e le funzioni comportano l'assunzione di responsabilità amministrative contabili e tecniche, fermo restando lo svolgimento dei compiti istituzionali della categoria di appartenenza.
I dipendenti non hanno mai "diritto ad un incarico"; posizioni, funzioni od incarichi, per avere rilevanza giuridica ed economica, devono essere individuati dal Direttore Amministrativo nell'anno di riferimento presso la struttura e poi conferiti secondo la procedura prevista dal CCI.
A tal proposito, si richiama, in particolare, l'attenzione sulla procedura di individuazione e conferimento delle posizioni e funzioni descritta al punto 3 della circolare n. 11 del 10 maggio 2007.
I.4. In base a quali criteri vengono individuati posizioni, funzioni ed incarichi presso le strutture didattico scientifiche e di servizio?
Ai fini della rilevazione dell'organizzazione, si è proceduto, nel 2007 e nei primi mesi del 2008, mediante colloqui con i Presidi e Direttori dei Dipartimenti. A seguito di tali colloqui, le strutture hanno formalizzato con delibera di approvazione da parte dell'organo collegiale uno schema di organizzazione, il cui esame ha consentito di individuare posizioni organizzative ed incarichi di responsabilità.
Al fine di rilevare altre funzioni specialistiche presenti nelle strutture didattico scientifiche e di servizio, l'amministrazione ha anche acquisito le ulteriori informazioni necessarie presso le strutture le tramite un questionario. Tale sondaggio sarà utilizzabile per l'individuazione delle posizioni negli anni a venire e consentirà aggiornamenti futuri.
Tale percorso innovativo si è concluso con l'individuazione delle posizioni nei Centri di Servizio di Facoltà e nei Dipartimenti, delle funzioni e degli incarichi per il 2008. Si auspica che sussistano le condizioni per estendere il processo di realizzazione di forme organizzative razionali e coerenti con le esigenze di servizio anche nell'ambito del Servizio Bibliotecario di Ateneo; presso i CSB sono già state, comunque, individuate le funzioni rilevate col questionario citato.
Si evidenzia che il questionario e la procedura di formalizzazione dell'organizzazione non possono avere il risultato di attivare posizioni e funzioni, ma hanno costituito soltanto la necessaria attività preparatoria, indispensabile per procedere all'emissione del decreto del Direttore Amministrativo di individuazione di posizioni, funzioni ed incarichi.
Dal 2009 la procedura sarà a regime.
I.5. Che cosa si intende per struttura nell'ambito degli articoli 37 e 38 del CCI? Quali livelli organizzativi esistono in Amministrazione Centrale, nei Dipartimenti e nei Centri?
Se non diversamente indicato nel CCI per struttura si intende:
- Direzione Amministrativa
- Ufficio di livello dirigenziale
- Struttura didattico-scientifica o di servizio (Dipartimento,Centro di Servizi di Facoltà, Centro di Servizi Bibliotecario, CSITA, altri Centri di Servizi cui sia attribuito personale).
I.6. Posizioni, funzioni ed incarichi di cui agli articoli 37 e 38 del CCI, possono essere individuati in tutte le strutture?
Se non indicato altrimenti nei due articoli e nelle rispettive dichiarazioni congiunte (ad esempio la delega di firma può essere individuata soltanto nei centri di spesa di tipo A), sì. In alcuni casi è anche presente un limite legato al numero dei dipendenti. È, tuttavia, evidente che, nella struttura devono sussistere i presupposti previsti dalla funzione (ad esempio la presenza di rifiuti tossici nocivi o radioattivi, per l’individuazione della funzione di cui alla lett. d) del comma 2 dell’art. 37 del CCI), nonché i presupposti organizzativi, perché il Direttore Amministrativo ne possa valutare l’individuazione
I.7. In base a quali criteri viene differenziato il “peso” della singola posizione o funzione o del singolo incarico?
I criteri sono quelli previsti negli articoli 37 e 38 del CCI e tengono conto, a seconda della fattispecie, di diversi criteri atti a valutare la complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
L’applicazione di tali criteri è stata oggetto di informazione alle Rappresentanze Sindacali ed al CPO e potrà a breve essere esaminata in queste pagine. Si vuole intendere che anche questo modo di relazionarsi con gli uffici può essere di aiuto alla soluzione di problematiche, sempre che pervengano, ovviamente, proposte ragionevoli.
I.8. Può esserci più di una posizione (o funzione o incarico) di tipo X nella struttura Y?
I limiti numerici a posizioni funzioni ed incarichi sono indicati nelle dichiarazioni congiunte agli articoli 37 e 38 del CCI. Per la maggior parte di essi è previsto il limite di uno per struttura, ma tale limite potrà essere modificato in sede di contrattazione integrativa. Nulla vieta che un dipendente della struttura Y abbia un incarico nella struttura Z.
I.9 È obbligatorio per l'organo collegiale proporre un nominativo per il conferimento delle posizioni e funzioni individuate dal Direttore presso la struttura?
Nel caso non vi sia rispondenza tra la posizione individuata e le esigenze organizzative della struttura è possibile non proporre alcun nominativo.
I.10 È possibile per l'organo collegiale proporre per il conferimento della posizione, della funzione o dell'incarico il nominativo di un dipendente di altra struttura?
Ciò non può essere escluso a priori, tuttavia:
- non appare, in linea generale, consentire la piena valorizzazione delle professionalità dei dipendenti in servizio presso ciascuna struttura;
- è, comunque, necessario l'assenso dell'altra struttura coinvolta;