Part time

Part time

II.1. Cosa si intende per periodo di riferimento nel part time?

Il periodo di riferimento corrisponde:
- ad un anno per il part time verticale e misto (o il precedente part time combinato) su base annuale;
- ad un mese per il part time verticale e misto (o il precedente part time combinato) su base mensile;
- ad una settimana per il part time verticale e misto (o il precedente part time combinato) su base settimanale.

Per il part time orizzontale si considera il periodo di riferimento di una settimana.

Pertanto, se un dipendente aveva ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base annuale con decorrenza dal 1.6.2006, il suo primo periodo di riferimento scadrà l'1.6.2007, quello successivo l'1.6.2008 e così via.
Se un dipendente ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base mensile con decorrenza dal 1.9.2006, il suo primo periodo di riferimento scadrà l'1.10.2006, il successivo l'1.11.2006 e così via.

II.2. Un'articolazione del part time prevede nell'arco dell'anno un periodo di astensione ed uno a tempo ridotto. Può continuare ad essere effettuata?

Tale articolazione corrisponde al part time combinato previsto dal precedente contratto.
Entro un anno dalla scadenza del relativo periodo di riferimento, le articolazioni di orario dei rapporti a tempo parziale in atto non corrispondenti a quelle previste dal CCI dovranno essere riportate nell’ambito di una delle anzidette articolazioni.
I dipendenti interessati potranno così ricondurre il proprio orario entro la corretta applicazione indicata nella circolare n. 9 del 12 aprile 2007 nell'arco temporale citato - che, da una rilevazione dei rapporti in atto, risulta compreso tra l'1.4.2008 e l'1.4.2009, - concordando la nuova collocazione temporale dell'orario con il responsabile della struttura. In ogni caso, si informeranno detti dipendenti in tempo utile, in modo tale da consentire loro una transizione verso le articolazioni attualmente previste priva di disagi.
Si ricorda che le articolazioni previste sono le seguenti:
orizzontale, verticale e misto.
Il part time misto sostituisce il part time combinato del precedente CCI e prevede sia giornate con orario ridotto, sia giornate di astensione, sia giornate a tempo pieno.

II.3. I casi di part time allegati alla circolare n. 9 del 12 aprile 2007 sono una casistica esaustiva delle possibilità orari consentiti? Giorno 1 equivale a lunedì, giorno 2 a martedì etc.?

I casi pratici allegati alla circolare, se non diversamente indicato, costituiscono meri esempi e non escludono diverse combinazioni che rispettino comunque le previsioni indicate nella circolare.
In detti esempi, giorno 1 non corrisponde necessariamente a lunedì, ma indica un giorno qualsiasi della settimana. La sequenza delle giornate può, pertanto, essere concordata diversamente col responsabile della struttura.

II.4. Nel'ambito del part time orizzontale o nel periodo con orario giornaliero ridotto del part time misto è possibile concordare un orario che preveda giornate in cui si presta servizio nelle ore pomeridiane anzichè antimeridiane?

Sì, è possibile. Si evidenzia che la collocazione dell'orario, così come la sua modificazione, deve essere concordata preventivamente con il responsabile della struttura, cercando di armonizzare le esigenze personali dei richiedenti con quelle di servizio.

II.5. In che modo si presenta la domanda per il part time all’83%?

Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro in part time orizzontale, verticale e misto con durata pari all’83% saranno accolte entro un limite massimo predeterminato. Nel 2007 tale limite è fissato in 40 unità di personale. Le domande, presentate entro il 15 maggio 2007 (31 marzo dal 2008 in poi), e previo accordo con il responsabile della struttura in ordine alla collocazione temporale della prestazione, saranno valutate dall'Amministrazione tenuto conto delle esigenze di funzionalità delle strutture interessate e dell'ordine di priorità indicato per la valutazione delle domande di durata pari al 30% (familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti; genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età inferiore agli 8 anni).
Il personale già impiegato con rapporto di lavoro a tempo parziale potrà chiedere una riduzione dell'orario pari all'83% dell'orario normale con analoghe modalità. Nel 2007, tali domande non sono computate nel suddetto limite di 40 unità.

II.6. Quando possono essere presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (compreso il cambiamento di percentuale)?

A parte le richieste di trasformazione a tempo parziale con percentuale dell’83% per cui vi è il termine del 31 marzo (il 15 maggio nel 2007), le domande possono essere presentate in qualsiasi momento. Tutti i casi di mancato accoglimento e la relativa motivazione saranno comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorsi 30 giorni, la domanda si intende accolta e la trasformazione è effettiva dal mese successivo.
Tutte le domande dovranno essere presentate utilizzando i moduli presenti all’indirizzo intranet http://intranet.unige.it/modulistica/personale/index.html

II.7. La fascia di flessibilità di orario di 1h 30m si applica anche ai dipendenti con part time?

Sì. A tal proposito, si richiama l'attenzione dei responsabili di struttura sulla necessità di raggiungere un accordo in grado di armonizzare le esigenze personali dei richiedenti con quelle di servizio, valutando attentamente le conseguenze di detta flessibilità di orario sulla collocazione oraria.