Orario di lavoro

Orario di lavoro

III.1. Quando entra in vigore la nuova disciplina dell’orario?

La disciplina è entrata in vigore il 28 marzo 2007. È stato, tuttavia, previsto un periodo transitorio, per riportare gli orari difformi alla previsione contrattuale, di tre mesi dall'entrata in vigore del CCI, che scade il 28 giugno 2007.

III.2. Le entrate e le uscite per servizio devono essere evidenziate con il badge elettronico o altri strumenti in dotazione?

Sì, si evidenzia, tuttavia, che i dipendenti la cui attività istituzionale è svolta al di fuori della struttura (autisti, cursori etc.) dovranno timbrare soltanto l'inizio, la fine e, ove possibile, le eventuali pause.

III.3. Che cosa succede in caso di entrata oltre la fascia di flessibilitè, ossia dopo le ore 9?

L'entrata dopo le ore 9 deve essere giustificata mediante l'utilizzo degli istituti esistenti (recupero credito orario, permessi brevi, permessi retribuiti ad ore, recupero straordinario etc.). Si ricorda che per la richiesta e l'autorizzazione di tali permessi e recuperi esistono regole che devono essere rispettate.

III.4. La fascia di flessibilità 7.30-9 non è sufficiente alle esigenze personali. È possibile chiedere una deroga?

No, in linea generale non può essere chiesta una deroga per motivi personali.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 del CCNL per il II biennio economico 2000-2001, può essere concessa ai dipendenti una particolare flessibilità dell'orario in entrata, in uscita e sui turni, soltanto se esista la necessità di conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli, se questi hanno un'età fino ad otto anni. L'Amministrazione sta valutando di estendere questo limite di età.
In casi eccezionali meritevoli di tutela, che coinvolgano ad esempio gravi motivi di salute, ai sensi del comma 11 dell'articolo 15 del CCI, i dipendenti possono usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, consistenti in riduzioni orarie, autorizzate dall'Amministrazione al di fuori dell'istituto del part-time, per periodi di tempo limitati, con riflesso di riduzione stipendiale o con recupero, ancorché eccedenti le ore previste dall'art. 33 del CCNL del 2000.

III.5. È possibile effettuare un orario settimanale con rientro il venerdì?

L'art. 15, comma 1, del CCI prevede che di norma l'orario di lavoro del venerdì è articolato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Pertanto, laddove specifiche e documentate esigenze di servizio (ad esempio per garantire il supporto alla didattica) è possibile per la struttura articolare l’orario con un rientro il venerdì.

III.6. Nelle giornate corte con orario previsto 8,00-14,00 è possibile, in via eccezionale, lavorare lo stesso numero di ore ma in altro orario (ad esempio nel pomeriggio)?

No, non è possibile, in quanto l'orario di lavoro giornaliero è stabilito dal CCI in 8.00-14.00.
Tuttavia, al fine di tutelare le esigenze di funzionalità delle strutture nelle quali opera personale universitario convenzionato, e sempre che la fascia di flessibilità 7.30-9.00 collegata all'orario non sia sufficiente allo scopo, può essere concessa una deroga motivata ed eccezionale a tale limite, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo per il personale interessato su proposta del responsabile di struttura, sentito l'organo collegiale.