Diversa interpretazione dei rapporti gerarchici fra l’ordinamento lavoristico e quello pensionistico relativamente al personale docente

Diversa interpretazione dei rapporti gerarchici fra l’ordinamento lavoristico e quello pensionistico relativamente al personale docente

NB: I prospetti di seguito riportati NON POSSONO, OVVIAMENTE, TENER ANCORA CONTO delle modifiche al quadro normativo vigente di riferimento apportate e che potranno essere ulteriormente apportate dal Legislatore con la Legge di Bilancio 2019 ed il Decreto Legge in materia pensionistica e previdenziale di prossima pubblicazione su G.U..

 
A seguito di recentissimi ulteriori approfondimenti del quadro normativo vigente di riferimento in materia pensionistica, effettuati anche tramite il confronto con i competenti Uffici di numerosi altri Atenei, si è addivenuti alla condivisione di una diversa interpretazione dei rapporti gerarchici fra l’ordinamento lavoristico  e quello pensionistico  relativamente al personale docente ( professori ordinari, professori associati che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “Legge Moratti“, professori incaricati stabilizzati nominati associati a seguito di giudizio di idoneità, professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n°230/2005 ), con particolare riferimento alla corretta applicazione dell’articolo 24, commi 4, 6, 7, 9 e 20 della Legge 22 Dicembre 2011, n° 214, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n° 201 e s.m.i ( c.d. “Riforma Pensionistica Monti/Fornero” ), in materia di “Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia”,  peraltro risultata particolarmente complessa e controversa, al punto da essere oggetto di tre pareri  e di due distinte Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché di uno specifico intervento legislativo.
Nello specifico, si è ritenuto che l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, della Legge 22 Dicembre 2011, n° 214, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n° 201 e s.m.i, debba essere interpretato nel senso che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nella fattispecie i Professori ordinari, i Professori associati che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “Legge Moratti“, i Professori incaricati stabilizzati nominati associati a seguito di giudizio di idoneità, i Professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n°230/2005,  il limite ordinamentale ( compimento del 70° anno di età ), già previsto da norme speciali di settore per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Pertanto, i docenti universitari possono accedere al trattamento pensionistico al limite di età meno elevato previsto per la generalità dei lavoratori e quindi, secondo la riforma Monti-Fornero, tenuto conto del nuovo incremento della speranza di vita di ( 5 ) cinque mesi disposto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2017,  pubblicato su G.U. Serie Generale n. 289 del 12.12.2017  a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31.12.2020, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia risulterà pari a 67 anni.
Il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione è di almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora il docente risulti in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
Resta, tuttavia, fermo il diritto dei menzionati professori universitari a rimanere in servizio sino al 31 ottobre successivo al compimento del 70° anno di età ( limite ordinamentale non superabile).
 
NB: I docenti ( professori e ricercatori ) che hanno maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza, ai sensi dall’art.24, comma 3 della Legge n°214/2012. Nel caso essi non manifestino l’intenzione di cessare anticipatamente, verranno collocati a riposo al raggiungimento  i rispettivi limiti d’età ordinamentali:
- Professore ordinario: 1° novembre successivo al compimento del 70° anno d’età;
- Professore associato nominato con L. 30/12/10 n. 240 (c.d. Gelmini), Professore associato optante L. 04/11/05 n. 230 (c.d. Moratti), Professore associato ex Professore incaricato interno o esterno: 1° novembre successivo al compimento del 70° anno d’età;
- Professore associato non optante L. 04/11/05  n. 230 (c.d. Moratti): 1° novembre successivo al compimento del 65° anno d’età;
- Ricercatore: 1° novembre successivo al compimento del 65° anno d’età.

Si riporta, di seguito, la nuova e rettificata tabella riepilogativa, applicabile ai docenti ( professori e ricercatori ) che NON hanno maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data:       

 

Tipologia di trattamento pensionistico

 

 

Nuovi requisiti anagrafici e contributivi di accesso per il periodo

01.01.2019 – 31.12.2020

( fatte salve modifiche al quadro qui esposto disposte dalla Legge di Bilancio 2019 e dal correlato Decreto Legge in materia pensionistica e previdenziale )

 

 

 

 

 

 

Pensione di vecchiaia

 

 

Professori di prima fascia, professori associati che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “, Professori incaricati stabilizzati nominati associati a seguito di giudizio di idoneità, professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n°230/2005:

limite di età meno elevato previsto per la generalità dei lavoratori secondo la riforma Monti-Fornero: 67 anni, ed almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.

Resta, tuttavia, fermo il diritto dei menzionati professori universitari a rimanere in servizio sino al 70° anno di età ( limite ordinamentale non superabile).

 

 

 

Ricercatori universitari confermati e professori associati che non hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “:

- 67 anni;

- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.

 

 

 

 

Aggiornato al: 21.01.2019