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Abolizione penalizzazioni introdotte dalla c.d. "Riforma Monti / Fornero"
L’articolo 1, comma 194 della Legge di Bilancio 2017 ha disposto, con effetto sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018, la definitiva abolizione delle penalizzazioni previste dalla c.d. Legge Monti / Fornero” ( Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 ), ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni.
La citata Riforma pensionistica Monti / Fornero, infatti, stabilisce come la pensione anticipata possa essere conseguita, con decorrenza dal 01.01.2016 e fino a tutto il 31.12.2018, esclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mese per le donne.
Essa inoltre prevedeva che sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 venisse applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione era elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
Pertanto, il lavoratore che accedeva al trattamento anticipato all’età di 58 anni, avendo maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, era soggetto ad una riduzione del 6%: 1%+1%+2%+2%).
La riduzione era permanente. Le penalizzazioni non si applicavano ai trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo e ai lavoratori salvaguardati e, in generale, ai lavoratori non riguardati dalla Riforma Monti / Fornero. Infatti, già la Legge di Stabilità 2015 ( art.1, comma 113, Legge n°190/2014 ) aveva sottratto alla penalizzazioni i trattamenti pensionistici anticipati con decorrenza sino al 31.12.2017.