Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – c.d. APE Volontario

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – c.d. APE Volontario

La Legge di Bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale, con decorrenza 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Tale misura consente di ricevere un assegno mensile, alternativo o complementare allo stipendio, prima della pensione, facendo ricorso al sistema bancario ed assicurativo. La misura pur dovendo partire lo scorso 1° maggio 2017 ha subito diversi ritardi: il DPCM 4 settembre 2017 n°150, attuativo dello strumento,  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 17 Ottobre 2017.
L’art. 1, commi da 162 a 167, della Legge di Bilancio 2018, ha disposto la proroga di un anno  ( dal 31.12.2018 al 31.12.2019 ) della disciplina dell’APE Volontario.
Si ricorda, tuttavia, che la misura, di fatto,  non è mai entrata in vigore, nonostante dovesse essere operativa dal 01.05.2017, mancando ulteriori tasselli operativi come le convenzioni con il settore bancario ed assicurativo.
In data 21.12.2017 sono approdati sul tavolo del Garante della Privacy gli accordi convenzionali summenzionati, volti a regolare il meccanismo di finanziamento alla base dello strumento in oggetto ( parametri di determinazione del costo effettivo dell’operazione ), per ricevere il necessario preliminare parere.
Ai primi di Gennaio del 2018, il Garante della Privacy ha espresso il parere positivo in merito.
Nel frattempo, l'INPS ha messo a punto la Circolare attuativa sottoposta al parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il simulatore del costo del prestito che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto.
Nei primi giorni del mese di Febbraio 2018, dopo un ritardo di diversi mesi, l'Abi ha comunicato all’Inps e al Ministero del Lavoro e a quello dell'Economia il tasso di partenza per il primo bimestre di erogazione dell’anticipo finanziario per consentire il decollo ufficiale della misura.
La missiva Abi conferma che il tasso di interesse verrà aggiornato ogni bimestre e dunque varierà a seconda della data di stipula del prestito da parte dei lavoratori. Il tasso di interesse per il primo bimestre di partenza sarà pari al 2,838 per cento nel piano di accumulo e del 2,938 per cento nel piano di ammortamento, al quale dovrà aggiungersi una commissione di accesso al fondo di garanzia pari all'1,6% del capitale assicurato accompagnata dalla polizza assicurativa contro il rischio premorienza. Complessivamente il costo effettivo per i lavoratori, considerando anche lo sgravio fiscale, dovrebbe risultare pari a circa il 5% del valore della pensione per ogni anno di anticipo nel caso in cui si richieda il massimo importo possibile (che, come noto, oscilla dal 75 al 90% della pensione netta maturata al momento della richiesta, a seconda di quanti anni di anticipo verranno richiesti dagli interessati: da un minimo di sei mesi ad un massimo di 43 mesi.
Il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno , quindi, stipulato gli accordi quadro con l’associazione bancaria italiana (ABI) e con l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA) per definire le modalità, i termini e le condizioni attuative delle citate disposizioni in materia di APE Volontario.
Banche ed Assicurazioni dovranno comunicare all'Inps la propria adesione al progetto per l'anticipo pensionistico a garanzia pensionistica. Lo comunica l'Inps nel Messaggio n°737 del 16 Febbraio 2018. L’accordo quadro bancario stipulato tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione bancaria italiana (ABI) prevede che gli istituti finanziatori che intendono aderire all’accordo debbano comunicarlo all’INPS, e per conoscenza all’ABI, mediante un apposito modulo allegato all’accordo stesso. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, indicando nell’oggetto “Adesione Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Stessa procedura per il recesso dall'accordo. Le comunicazioni di recesso pervenute entro il giorno 15 del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo; quelle pervenute  dopo il giorno 15 del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione. Naturalmente l'Inps precisa che il recesso degli istituti finanziatori dall’accordo quadro bancario non produce effetti sulle operazioni di finanziamento perfezionate prima della data di efficacia del recesso medesimo. 
Situazione del tutto analoga per le imprese di assicurazione. Anche gli istituti assicurativi dovranno spedire all'Inps al medesimo indirizzo di posta elettronica il modulo di adesione contenuto nell'accordo quadro indicando nell’oggetto “Adesione Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”. L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
Il regime di convenzionamento è un ulteriore tassello fondamentale, in quanto i cittadini che chiederanno l'Ape volontario potranno scegliere, al momento della presentazione della domanda di anticipo (APE), l'istituto bancario e quello assicurativo solo tra quelli che hanno comunicato l'adesione all'accordo quadro all'Inps con le suddette modalità.
Si è quindi in attesa della pubblicazione dell’elenco degli Istituti bancari ed assicurativi in regime di convenzione con l’INPS.
 
L’INPS ha pubblicato in data 13.02.2018 la Circolare n°28/2018, con la quale, visto il nulla osta espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Nota n°946 del 6 febbraio 2018, ha finalmente dato attuazione al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°150 del 4 Settembre 2017 che regola le modalità di accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica.
In estrema sintesi, l'APE Volontario è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto Legge n°201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n°214 del 2011 entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.
La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
L’APE volontario può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata.  Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.
Per accedere al prestito è necessario avere tutti i seguenti requisiti:
  • almeno 63 anni di età  alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n°214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui sopra non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • anzianità contributiva non inferiore a venti anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della Legge n°214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  • per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della Legge n°335 del 1995 ( pari a € 448,07 per l’anno 2017 ), alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  • importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE (cioè circa 710 euro lordi al mese, considerato che il minimo INPS è, per l’anno 2018,  pari ad € 6.596,46 lordi annui).
Non possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti:
- titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme assicurative sopra indicate alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla data della domanda di accesso all’APE;
- per i quali sono previsti requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli indicati dall’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n°214 del 2011;
- in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n°214 del 2011 alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, ovvero alla data della domanda di APE presentata successivamente a quella indicata nella certificazione.
I soggetti in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n° 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214 del 2011 (c.d. salvaguardati) possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presentazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla predetta certificazione.
L’APE Volontario è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ( full-time e part-time ) e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.
L’APE Volontario è compatibile con la percezione della c.d. APE SOCIALE.
 
Requisito anagrafico
L'APE Volontario potrà, pertanto,  durare da un minimo di sei ad un massimo di 43 mesi.
Il soggetto interessato deve avere conseguito, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, un’età che consenta di maturare il requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n°214 del 2011 entro tre anni e sette mesi e - tenuto conto della durata minima semestrale dell’APE - non prima di sei mesi, successivi alla predetta data.
Tuttavia, ai fini del perfezionamento del predetto requisito anagrafico ovvero nella valutazione dei 3 anni e 7 mesi,  occorrerà tenere in considerazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE (il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia,  dal 01.01.2019, passerà dagli attuali  66 anni e 7 mesi a 67 anni).
Pertanto, l’accertamento del requisito anagrafico di cui sopra è effettuato al momento della certificazione del diritto all’APE.
 
Requisito contributivo
Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE il soggetto interessato deve avere almeno venti anni di contribuzione utile per conseguire la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n°214 del 2011.
Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:
- si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato nella forma assicurativa;
- non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (es. art. 80, comma 3, della Legge n°388 del 2000, etc.);
- non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia, stante la non valutabilità di quest’ultimi ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell’anticipo finanziario;
- rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione ai sensi della Legge 7 febbraio 1979, n°29 e della Legge 5 marzo 1990, n°45 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n°122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto.
I periodi contributivi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’APE, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre inoltre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
 
Requisito di importo di pensione
Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria ( il trattamento minimo è pari a € 501,89 per l’anno 2017 ).
La verifica dell’importo di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è effettuata in base:
- alle disposizioni vigenti nella forma assicurativa in cui il soggetto interessato ha perfezionato il requisito contributivo ovvero, in caso di maturazione del requisito in più forme assicurative, in quella indicata dall’interessato;
- alla contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella forma assicurativa di cui sopra alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
- al montante contributivo maturato nella gestione di cui sopra alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
- alla retribuzione/reddito percepiti nel periodo di riferimento precedente la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE;
- ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero all’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Con riferimento ai soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della Legge n°335 del 1995, il calcolo della pensione è effettuato secondo il sistema contributivo ed in base ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE. Resta ferma la possibilità di rinuncia all’opzione, solo nel caso in cui la stessa non abbia prodotto effetti (es. superamento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n°335 del 1995).
Il calcolo dell’importo della pensione è effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi INPS alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
 
Importo minimo e massimo di APE ottenibile
L'importo minimo è pari a 150 euro. L’importo massimo è determinato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell’APE - corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico di cui sopra - nonché alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento.
In particolare, l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, l’importo massimo non può superare rispettivamente:
a) il 75% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;
b) l'80% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
c) l'85% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.
Alla data di presentazione della domanda di APE, l’importo massimo deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell'APE, non risulti superiore al trenta per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di APE.
Al solo fine di determinare l’importo massimo di APE, l'importo mensile del trattamento pensionistico è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
 
Domanda di certificazione del diritto all’APE – prima tipologia di istanza
I soggetti interessati, che abbiano compiuto almeno sessantatré anni di età, possono presentare la domanda di certificazione del diritto all’APE, tramite il portale dell’Istituto, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato e appositamente delegato.
In sede di esame della domanda occorre accertare la sussistenza, alla data di presentazione della stessa, di tutti i requisiti prescritti precedentemente evidenziati, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell’INPS alla predetta data.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, al soggetto interessato è comunicato l’esito per via telematica tramite il sito istituzionale nella sezione a lui riservata e all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato.
Nella certificazione del diritto viene indicata la prima data utile di presentazione della domanda di APE e comunicato l’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, nonché la durata massima del finanziamento.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di reiezione della domanda di certificazione l’interessato può presentare istanza di riesame.
 
Domanda di APE – seconda tipologia di istanza
I soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il portale dell’INPS direttamente o attraverso un intermediario.
La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, stante la natura sperimentale della norma in esame.
Una volta ottenuta la certificazione, l'interessato, pertanto,  potrà fare domanda di Ape scegliendo l'importo e la durata del prestito, l’istituto finanziatore e l'impresa di assicurazione tra quelle che hanno aderito all'accordo quadro stipulato tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA).
La presentazione della domanda oltre il termine indicato nella certificazione potrebbe comportare la perdita del diritto all’APE nel caso in cui non risulti più soddisfatto il requisito anagrafico che garantisca una durata minima dell’APE pari a sei mesi.
Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, la presentazione della domanda a decorrere dall’ultimo mese di durata del finanziamento indicato nella certificazione comporta la perdita del diritto all’APE. Tali soggetti, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell’APE, devono presentare la relativa domanda entro il 18 aprile 2018.
Alla data di presentazione della domanda, accertata la permanenza dei prescritti requisiti, sono nuovamente verificati gli importi minimi e massimi di APE richiedibili, fermo restando l’importo del trattamento pensionistico calcolato alla data della domanda di certificazione. La variazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento, intervenuta tra la data della domanda di certificazione del diritto all’APE e la data della domanda di APE, potrebbe comportare la perdita del diritto.
L’istituto finanziatore comunica l’accettazione ovvero il rigetto della domanda al richiedente ed all’INPS, che pubblica tale informazione nella sezione del sito internet dedicata al richiedente.
 
Finanziamento supplementare
I soggetti che perfezionano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n°214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, sono tenuti ad esprimere, nella domanda di APE, la volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino al perfezionamento del predetto requisito anagrafico adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.
Nel caso in cui, per il biennio 2021-2022, venga disposto un adeguamento del menzionato requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita diverso da quello previsto in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, l’ammontare del finanziamento è rideterminato, senza necessità di una nuova valutazione del merito di credito, al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino alla data di maturazione del predetto requisito anagrafico.
Qualora invece il richiedente abbia espresso la volontà di non accedere al finanziamento supplementare, l’ammontare del finanziamento è determinato tenendo conto sia degli interessi che maturano sullo stesso nel periodo intercorrente fra il termine dell’erogazione dell’APE e la data di maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n°214 del 2011 adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, sia dell’integrazione del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo di Garanzia connessi al predetto periodo.
 
Domanda di pensione di vecchiaia – terza tipologia di istanza
Contestualmente alla domanda di APE l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n°214 del 2011.
Il dipendente UNIGE interessato dovrà recarsi presso gli uffici del Settore Previdenza e Quiescenza presentando copia della certificazione del diritto all’APE rilasciata dall’INPS.
La domanda di pensione di vecchiaia non è revocabile.
L’APE Volontario è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; pertanto la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, in tale circostanza, non comporterà necessariamente la cessazione dal servizio universitario, la quale interverrà con decorrenza determinata dal Settore Previdenza e Quiescenza in relazione alla data prevista di maturazione dei requisiti anagrafici  e contributivi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n°214 del 2011, da parte del dipendente interessato.
Il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia terrà conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente.
La domanda di pensione di vecchiaia è priva di effetti nei casi di:
- recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge in esame;
- reiezione della domanda di APE;
- presentazione, durante la fase di erogazione dell’APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n°214 del 2011;
- estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.
La decorrenza della pensione è disciplinata dalle disposizioni vigenti nella forma assicurativa a carico della quale è liquidata la pensione di vecchiaia previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le domande di pensione di vecchiaia non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza e la loro lavorazione non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
 
Decorrenza ed erogazione dell’APE
L'APE si perfeziona alla data di pubblicazione - in formato elettronico nella sezione riservata al richiedente sul sito dell’INPS - dell'accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanziatore e della proposta di assicurazione da parte dell’impresa assicuratrice.
L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti in possesso della certificazione INPS, sempreché a quest’ultima data risultino perfezionati i requisiti prescritti dalle norme sopra illustrate.
Con riferimento ai soggetti che, avendo maturato i predetti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti. In tal caso la decorrenza non può essere comunque anteriore al 1° maggio 2017.
L’APE è erogato dall’istituto finanziatore il primo giorno del secondo mese successivo al suo perfezionamento ovvero il primo giorno bancabile successivo, con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data della sua decorrenza.
Il richiedente può recedere dal contratto di finanziamento entro quattordici giorni dalla data di perfezionamento dello stesso dandone comunicazione, nella sezione a lui dedicata nel sito internet dell’INPS, all’istituto finanziatore.
L’APE è erogato, in quote mensili di pari importo per dodici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n°214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, fatto salvo quanto previsto dalle norme in oggetto  in materia di finanziamento supplementare.
 
Sospensione e interruzione dell’APE
Stante quanto disposto dall’articolo 1, comma 167, della Legge in esame, l’APE è incompatibile con la percezione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni indicate nella norma in oggetto.
Pertanto, qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n° 214 del 2011, l’INPS ne dà comunicazione all’istituto finanziatore che sospende l’erogazione dell’APE.
La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell’APE.
Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda di pensione, l’INPS, per conto del soggetto finanziato, dà comunicazione all’Istituto finanziatore della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, la proposta di integrazione contrattuale in funzione della rideterminazione dell’inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
L’istituto finanziatore, tramite il portale INPS, trasmette entro 15 giorni l’accettazione della proposta di integrazione contrattuale, corredata dal nuovo piano di ammortamento e dell’importo della nuova rata di ammortamento. In caso di reiezione della domanda di pensione, l’istituto finanziatore, a seguito della comunicazione dell’INPS, riprende l’erogazione dell’APE con corresponsione delle mensilità sospese.
 
Recupero del finanziamento con trattenute su pensione
Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione ai fini del recupero del finanziamento, il cui quantum, con il relativo piano di ammortamento e l’importo della rata da trattenere mensilmente, viene comunicato dall’istituto finanziatore.
La restituzione avviene con rate mensili, per una durata di venti anni ( 12 mensilità annue per un totale di 240 rate). Dunque non ci sarà alcuna decurtazione della tredicesima mensilità di pensione.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 171, della Legge in esame, l’INPS trattiene la rata di ammortamento a partire dal primo rateo mensile di pensione, al netto delle altre trattenute aventi natura prioritaria, nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con la salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
Incapienza della pensione mensile
In caso di incapienza della pensione mensile, l’importo non recuperato deve essere trattenuto sulle eventuali ulteriori pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali.
Entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del rateo di pensione risultato incapiente, l’INPS provvede a trattenere dai successivi ratei di pensione l’importo dovuto, fino a completamento della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.
Qualora l’ammontare totale dell’importo non trattenuto per incapienza dei ratei mensili di pensione sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo di pensione, che ha concorso al superamento della soglia del limite summenzionato, può essere attivato su istanza dell’istituto finanziatore il Fondo di Garanzia per il recupero dell’80% del debito residuo, secondo le modalità contenute nel DPCM 4 settembre 2017 n°150, attuativo dello strumento in questione. Conseguentemente all’attivazione del Fondo di garanzia il piano di ammortamento con trattenuta su pensione si interrompe.
 
Estinzione anticipata del finanziamento
Il soggetto finanziato può presentare richiesta di estinzione parziale o totale del finanziamento all’istituto finanziatore, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata. Nel caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, l’istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS l’avvenuta estinzione e a trasmettere la relativa liberatoria. A seguito di tale comunicazione, qualora l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, l’INPS considera priva di effetti la domanda di pensione di vecchiaia. Qualora, invece, il piano di recupero sia stato già avviato, l’INPS provvede ad interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. Nel caso di estinzione anticipata parziale, l’istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione.
L’INPS applica la trattenuta aggiornata dal primo rateo mensile utile di pensione successivo alla comunicazione dell’istituto finanziatore.
Le somme eventualmente trattenute indebitamente sui ratei di pensione, successivamente all’estinzione anticipata parziale o totale, sono oggetto di rimborso al pensionato direttamente da parte dell’istituto finanziatore.
 
Fondo di garanzia per l’accesso all’APE
L’articolo 1, comma 173, della Legge in argomento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE, indicando l’INPS quale gestore del Fondo sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Istituto stesso e il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il DPCM 4 settembre 2017 n°150, attuativo dell’APE Volontario, ha dettato i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, che costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
In particolare, l’articolo 14 del citato Decreto indica le condizioni e le modalità di attivazione della garanzia del Fondo, subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento.
A carico del Gestore ( INPS ) è previsto l’accantonamento, a copertura del rischio, che in una prima fase, è di importo non inferiore a quello versato quale commissione d’accesso, con possibilità di incremento in relazione all’andamento delle escussioni del Fondo i cui interventi, per espressa previsione normativa, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Il recupero dell’80% del residuo debito, maggiorato degli interessi legali, secondo quanto stabilito agli articoli 13, 14 e 15 del citato DPCM, avviene attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di recupero crediti ed in coerenza con i criteri di cui alla Determinazione Presidenziale INPS n° 123 del 26 luglio 2017 recante “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”.
Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto, la garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.
L’INPS, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza, comunica al soggetto finanziato ed all'istituto finanziatore, entro il termine di 30 giorni, l'avvio del relativo procedimento ai sensi della Legge n° 241/1990.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della Legge di Bilancio 2017, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante secondo le modalità contemplate dall’articolo 17 del Decreto.
Con Messaggio n°1604 del 12.04.2018, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di recupero e di attivazione del Fondo di Garanzia. New
 
Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della Legge in esame, le somme del finanziamento erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del cinquanta per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. Pertanto l'INPS provvede a recuperare il suddetto credito d’imposta, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta a decorrere dal primo rateo di pensione e fino all’estinzione totale del credito medesimo.
Pertanto, l’INPS provvederà a restituire mensilmente agli interessati, a partire dalla prima rata di pensione in godimento, il 50% del totale degli interessi e del premio assicurativo di premorienza rapportato a mese (in 240mi del totale complessivo), sulla base degli importi totali comunicati rispettivamente dall’istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall’impresa assicurativa cui l’interessato ha richiesto la copertura.
Conseguentemente, l’INPS provvederà a recuperare il credito restituito ai beneficiari sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario, in qualità di sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n° 600 del 1973, mediante compensazione in sede di versamento, sulla base di apposito codice tributo che sarà istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate, e conseguente rendicontazione nel Modello 770.
All’APE si applicano le agevolazioni del settore del credito di cui agli articoli da 15 a 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
 
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE
Alle prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio e che accedono all’APE, si applicano gli ordinari termini di pagamento previsti dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 28 marzo 1997, n°79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n°140, e successive modificazioni. Tali termini decorrono dalla data di collocamento a riposo dell’interessato.
 
 

 

Ultimo aggiornamento al 12.06.2018