Anticipo pensionistico: APE sociale

Anticipo pensionistico: APE sociale

L’art. 1, commi 179 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 istituisce, in via sperimentale, con decorrenza 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo pensionistico (APE). Tale misura è intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.
Il beneficio è infatti riconosciuto, a domanda, nel limite 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023.
Nello specifico,  si tratta di un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato (sussidio di accompagnamento alla pensione), erogata dall’Inps  per il periodo intercorrente  tra la data di accesso al beneficio fino al conseguimento dell’età anagrafica  per il diritto alla pensione di vecchiaia, a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 88, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 138 del 16 Giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186 della Legge di Bilancio 2017, le quali entrano in vigore con decorrenza dal 17 Giugno 2017.
Contestualmente, l’INPS ha pubblicato la Circolare n° 100 del 16.06.2017, attuativa delle disposizioni contenute nel menzionato DPCM in materia di APE Sociale.
 
Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni.
Tale misura si rivolge ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, residenti in Italia, che, alla data di accesso al trattamento,  si trovino in una delle seguenti condizioni ( si riportano, di seguito,  esclusivamente quelle di interesse per questa Amministrazione ):
  • assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità,  è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al D.P.C.M. ( allegato C alla legge di bilancio 2017), ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turnie siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;

L’articolo 53, comma 2, del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 ( Manovra correttiva di finanza pubblica ) chiarisce che lo svolgimento in via continuativa delle attività lavorative di cui all’allegato C della legge di Bilancio 2017 si intende realizzato:

  1. nel caso in cui le stesse siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’APE sociale;
  2. nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza dell’APE sociale vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell’indennità.
Per ottenere l’indennità è necessario, altresì, avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
  • almeno 63 anni di età;
  • residenza in Italia;
  • non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero.
Per accedere al sussidio il lavoratore dovrà inoltre cessare dall'attività lavorativa.
 
Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta
Il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Tenuto conto che l’APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.
 
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale.
Ove in corso di fruizione dell’APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia,  il medesimo decade dal diritto all’indennità dalla data di decorrenza della pensione.
Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.
La decadenza dal beneficio si verifica anche nell’ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell’indennità, venga meno la residenza in Italia.
Al fine di consentire all’Inps la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all’Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa. Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali.
 
Rapporti dell’indennità di APE sociale con lo svolgimento di attività lavorativa.
Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità, purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell’anno non superino l’importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.
I predetti limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.
Ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell’indennità.
Pertanto, nei casi in cui l’APE sociale venga erogata, ad esempio, con decorrenza 1° novembre 2017, ai fini della verifica dei predetti limiti reddituali di 8.000 o 4.800 euro lordi annui, andranno presi in considerazione i redditi da lavoro riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2017.
Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede procede al relativo recupero. I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’Inps l’avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso. Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi
Legali.
Nelle ipotesi in cui, successivamente all’erogazione dell’APE sociale, i relativi percettori inizino un’attività lavorativa da cui possano derivare, in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, gli stessi sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. In tal caso la sede provvede alla revoca del trattamento dall’inizio dell’anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali ed al recupero dei relativi indebiti.
 
Domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio – prima tipologia di istanza.
I dipendenti interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso all’APE sociale, presentare alla Sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps attesta la sussistenza delle condizioni precedentemente evidenziate, nonché la presenza di copertura finanziaria.
In particolare, al momento della predetta domanda, i dipendenti interessati devono trovarsi già in una delle seguenti condizioni soggettive:
  • assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • svolgere o aver svolto in Italia una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al D.P.C.M. ( allegato C alla legge di bilancio 2017), ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”.
Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purché si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:
- il requisito anagrafico dei 63 anni;
- l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni;
- i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa, come meglio esplicitato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
I soggetti che,  entro il 31.12.2017,  si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni  stabilite dalla nuova normativa sopra evidenziate, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017.
Coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018. ( Schema riassuntivo ).
La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio  deve essere presentata con modalità telematiche alla Sede Inps territorialmente competente ( direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato ), che rilascia all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Si rammenta, a tal fine, che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
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Sulla base di quanto indicato dall'INPS con Messaggio n°2884 del 11.07.2017, è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni.
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
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Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio.
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Coloro che si trovino in una delle condizioni soggettive sopra riportate entro il 30.11.2017, ma che maturano gli altri requisiti in via prospettica nel 2018, potranno concorrere all'accesso al beneficio esclusivamente nell'ambito del monitoraggio previsto per il 2018. Ne discende che eventuali domande di ricnonscimento delle condizioni presentate dai predetti soggetti nel 2017 saranno rigettate e gli interessati dovranno ripresentarle a partire dal 01.01.2018.
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Il predetto monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 ( Riforma Monti / Fornero ) e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta sempre sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso allo stesso beneficio, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante la propria condizione:
  • I lavoratori dipendenti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente ( genitore, figlio) con handicap in situazione di gravità ( art.3, comma 3, Legge n°104/1992 ), dovranno compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave fra quelli sopra indicati e previsti dalla Legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
  • I lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, dovranno riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento.
  • I lavoratori svolgenti o che hanno svolto in Italia una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al D.P.C.M., ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”, dovranno, in primo luogo, farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” – Assicurato/pensionato, nella quale lo stesso datore di lavoro attesti i periodi di lavoro prestato dal richiedente l’APE sociale alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito.
I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati, dal richiedente, nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:
- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.
 
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell’anno 2018 l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del DPCM.
I possibili esiti sono i seguenti:
a) Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio effettuato dall’Istituto.
b) Il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell’APE sociale in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria.
c) Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse, viene effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento.
 
Domanda di accesso al beneficio ( APE sociale ) – seconda tipologia di istanza.
In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, il dipendente UNIGE interessato dovrà recarsi presso gli uffici del Settore Previdenza e Quiescenza presentando la comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria INPS ai fini della predisposizione, da parte del competente Servizio dell’Area Personale, del provvedimento di cessazione dal servizio universitario con decorrenza dalla prima data utile indicata dall’INPS.
Successivamente, lo stesso dipendente UNIGE dovrà presentare, con modalità telematiche alla Sede Inps di residenza ( direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato ),  domanda di accesso all’APE sociale, nella quale renderà delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica, compresa la cessazione dell’attività lavorativa ( allegando, pertanto,  alla domanda il summenzionato provvedimento di cessazione della scrivente Amministrazione ).
 
Decorrenza, importo e modalità di erogazione dell’indennità APE sociale.
L’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2017).
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.
 
Cessazione e revoca del beneficio.
L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214 (art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2017).
Nelle ipotesi in cui, in seguito ad accertamenti, il beneficio dell’APE sociale risulti indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti, ovvero, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, le Sedi INPS territorialmente competenti procederanno all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale.
Nella prima ipotesi (carenza dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda) la prestazione verrà annullata dalla decorrenza.
Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato.
Nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione.
Ove, invece, il soggetto cessi di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.
 
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca.
Avverso le comunicazioni inviate dall’Inps all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, nonché avverso i provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, gli interessati possono richiedere un riesame alla Sede Inps che li ha emanati entro 30 gg dalla ricezione del relativo provvedimento.
 
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità.
L’art. 1, comma 184, della Legge n° 232 del 2016 in esame, prevede, per i dipendenti pubblici una speciale disciplina per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate.
Il legislatore, infatti, ha prescritto che tali termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell’attività lavorativa, bensì dal compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214.
Ciò posto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi ( ai sensi dell’art.1, commi 22 e 23 della Legge n°148 del 14.09.2011,  nonché dell’art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997 ).
In caso di decadenza dell’interessato dal diritto alla prestazione dell’APE sociale per effetto del:
- conseguimento di un trattamento pensionistico diretto;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento dei limiti reddituali di cui al par. 4 della circolare;
il termine di pagamento del relativo TFS o TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza (v. in proposito par. 4 della presente circolare) e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi ( ai sensi dell’art.1, commi 22 e 23 della Legge n°148 del 14.09.2011,  nonché dell’art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997 ).
Nell’ipotesi in cui il destinatario dell’APE sociale deceda prima di compiere l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall’evento luttuoso.
 
Regime fiscale applicabile all’indennità APE sociale.
L’indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n° 600/73, sulle somme erogate a titolo di APE sociale:
- determina le ritenuta fiscale come previsto dal secondo comma dell’art. 23 del DPR n° 600/73, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir;
- riconosce le detrazioni d’imposta per reddito (commi 1 e 1-bis) art. 13 del Tuir) e, se richieste, le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n° 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica dei redditi (art. 4, comma 6-ter del DPR n° 322/1998).
 
 
 
 
Versione aggiornata al 18.07.2017