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Anticipo Pensionistico - APE Sociale 2018
La Legge di Bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale, con decorrenza 1° maggio 2017, l’anticipo pensionistico (APE). Tale misura è intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.
Nello specifico, si tratta di un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato (sussidio di accompagnamento alla pensione), erogata dall’Inps per il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio fino al conseguimento dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia, a soggetti meritevoli di una particolare tutela che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 88, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 138 del 16 Giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, le quali sono entrate in vigore con decorrenza dal 17 Giugno 2017.
Contestualmente, l’INPS ha pubblicato la Circolare n° 100 del 16.06.2017, attuativa delle disposizioni contenute nel menzionato DPCM in materia di APE Sociale.
L’art. 1, commi da 162 a 167, della Legge di Bilancio 2018 introduce alcune significative modifiche ai requisiti per l’accesso all’APE sociale, di seguito evidenziate ( NB ) .
L’INPS ha pubblicato, in data 23.02.2018, la Circolare n°34/2018, contenente le nuove istruzioni operative ai fini della corretta applicazione delle misure introdotte dalla menzionata Legge di Bilancio 2018.
Tale misura, come già noto, si rivolge ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, residenti in Italia, che, alla data di accesso al trattamento, si trovino in una delle seguenti condizioni ( si riportano, di seguito, esclusivamente quelle di interesse per questa Amministrazione ):
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assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono.
NB: Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella Legge di Bilancio 2018, vengono inclusi anche i soggetti che assistono, da almeno sei mesi, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.
Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame.
Per affini di secondo grado si intendono i cognati.
Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.
Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale status da una data anteriore.
Sul concetto di convivenza utile per il diritto all’APE sociale, si richiama la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n° 151/2001.
In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445/2000.
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abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
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siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al D.P.C.M. ( allegato C alla legge di bilancio 2017), ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni” e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
NB: Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella Legge di Bilancio 2018, le professioni definite gravose diventano 15 rispetto alle precedenti 11 (con inclusione degli operai agricoli, lavoratori della pesca, marittimi ed impianti siderurgici), nonché si amplia il periodo di ricerca della continuità dell'attività gravosa: dal 01.01.2018 il lavoratore deve dimostrare di aver svolto l'attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.
E’ pertanto venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
In merito a tali aspetti, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il Messaggio n° 1481 del 04.04.2018.
Tale nota, in particolare, evidenzia come, ai fini del riconoscimento del beneficio, occorra accertare che l'interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di: a) presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data; b) versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa.
L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, viene chiarito che gli stessi vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, il lavoratore risulti in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.
Per ottenere l’indennità è necessario, altresì, avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
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almeno 63 anni di età;
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residenza in Italia;
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non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero.
Per accedere al sussidio il lavoratore dovrà inoltre cessare dall'attività lavorativa.
Con riferimento ai requisiti contributivi minimi richiesti per l’accesso all’APE sociale, anche nel 2018 l'Ape Sociale si conferma un intervento di natura selettiva, in quanto rivolto solo ad alcune platee di lavoratori in possesso di particolari requisiti, anche di natura contributiva. Per accedere all'Ape Sociale bisogna, infatti, soddisfare anche il requisito minimo di 30 anni di anzianità contributiva che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose appena citate.
NB: Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella Legge di Bilancio 2018, le lavoratrici madri avranno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni: una madre con due figli potrà dunque accedere al beneficio con 28 anni di contributi anziché 30 (34 anni anziché 36 nell’ambito dei lavori cd. gravosi) – c.d. “Ape Sociale Donna”.
Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali ed adottivi.
La misura resta sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2018 anche se la Legge di Bilancio per il 2018 ha creato un Fondo per l'Ape in cui confluiscono i risparmi maturati in vista di una sua proroga ( per la quale servirà comunque un ulteriore intervento legislativo).
Tale intervento legislativo ha altresì rimodulato l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell’estensione dell’indennità ( che risulta essere quindi pari a 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023).
Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni ; 28-29/34-35 anni per le lavoratrici madri ) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta
Il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Tenuto conto che l’APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.
L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il Messaggio n° 1481 del 04.04.2018, relativamente alle ipotesi in cui, nelle more della definizione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale, sia presentata o sia in corso di istruttoria una domanda di riscatto/ricongiunzione, per la quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.
In tali casi, la contribuzione da riscatto/ricongiunzione può essere provvisoriamente considerata esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale, anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’onere. La Struttura territoriale INPS acquisirà dall’interessato una dichiarazione in merito alla volontà di pagare il relativo onere.
Pertanto, ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale si deve tener conto anche delle domande di riscatto/ricongiunzione ( anche presentate successivamente a quella di verifica delle condizioni di accesso purché nelle more della definizione della stessa ), che siano state accolte e per le quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale.
Ove in corso di fruizione dell’APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia, il medesimo decade dal diritto all’indennità dalla data di decorrenza della pensione.
Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.
La decadenza dal beneficio si verifica anche nell’ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell’indennità, venga meno la residenza in Italia.
Al fine di consentire all’Inps la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all’Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa. Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali.
Rapporti dell’indennità di APE sociale con lo svolgimento di attività lavorativa.
Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità, purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell’anno non superino l’importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.
I predetti limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.
Ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell’indennità.
Pertanto, nei casi in cui l’APE sociale venga erogata, ad esempio, con decorrenza 1° novembre 2018, ai fini della verifica dei predetti limiti reddituali di 8.000 o 4.800 euro lordi annui, andranno presi in considerazione i redditi da lavoro riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2018.
Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede procede al relativo recupero. I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’Inps l’avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso. Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi Legali.
Nelle ipotesi in cui, successivamente all’erogazione dell’APE sociale, i relativi percettori inizino un’attività lavorativa da cui possano derivare, in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, gli stessi sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. In tal caso la sede provvede alla revoca del trattamento dall’inizio dell’anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali ed al recupero dei relativi indebiti.
Domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio – prima tipologia di istanza.
I dipendenti interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso all’APE sociale, presentare alla Sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps attesta la sussistenza delle condizioni precedentemente evidenziate, nonché la presenza di copertura finanziaria.
In particolare, al momento della predetta domanda, i dipendenti interessati devono trovarsi già in una delle seguenti condizioni:
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assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, nonché un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti;
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avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
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svolgere o aver svolto in Italia una o più delle professioni indicate all’allegato B alla Legge di Bilancio 2018 ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”.
Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purché si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:
- il requisito anagrafico dei 63 anni;
- l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni (28-29/34-35 anni per le lavoratrici madri);
- l’aver svolto l'attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.
I soggetti che, entro il 31.12.2018, si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni stabilite dalla nuova normativa sopra evidenziate, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 Marzo 2018, ovvero entro il 15 luglio 2018, come previsto dall’art.1, comma 165 della Legge di Bilancio 2018, in deroga a quanto stabilito dal regolamento attuativo introdotto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 88.
La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio deve essere presentata con modalità telematiche alla Sede Inps territorialmente competente ( direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato ), che rilascia all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Si rammenta, a tal fine, che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Sulla base di quanto indicato dall'INPS con Messaggio n°2884 del 11.07.2017, è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni.
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate in date successive al 15 luglio 2018 purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre 2018, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio.
Il predetto monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 ( Riforma Monti / Fornero ) e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno e al conseguente differimento della decorrenza dell’indennità loro dovuta sempre sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso allo stesso beneficio, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante la propria condizione:
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I lavoratori dipendenti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente ( genitore, figlio) con handicap in situazione di gravità ( art.3, comma 3, Legge n°104/1992 ), nonché un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti, dovranno compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave fra quelli sopra indicati e previsti dalla Legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato ( ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 ) dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
Importante: Specifiche INPS in merito al verbale rilasciato ( ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 ) dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave.
In qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n°104/1992 si trovino in una delle prescritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).
Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale.
Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, soltanto alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn° 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n° 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n° 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge n° 53 del 2000. In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.
L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.
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I lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, dovranno riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento. In merito a tali aspetti, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il Messaggio n° 1481 del 04.04.2018. Tale nota, in particolare, evidenzia come l’APE Sociale non possa essere riconosciuta nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE Sociale, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell’assistito.
Importante: Specifiche INPS in merito al verbale rilasciato dalle Commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile.
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I lavoratori svolgenti o che hanno svolto in Italia una o più delle attività lavorative elencate all’allegato B alla Legge di Bilancio 2018, ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”, dovranno, in primo luogo, farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” – Assicurato/pensionato, nella quale lo stesso datore di lavoro attesti i periodi di lavoro prestato dal richiedente l’APE sociale alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito.
I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati, dal richiedente, nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:
- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
L’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del DPCM, nel rispetto dei seguenti termini:
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entro il 30 giugno 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2018;
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entro il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
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entro il 31 dicembre del 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
I possibili esiti sono i seguenti:
a) Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio effettuato dall’Istituto.
b) Il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell’APE sociale in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria.
c) Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse, viene effettuata entro il 31 dicembre 2018 per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2018, ma non successive al 30 novembre 2018.
Domanda di accesso al beneficio ( APE sociale ) – seconda tipologia di istanza.
In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, il dipendente UNIGE interessato dovrà recarsi presso gli uffici del Settore Previdenza e Quiescenza presentando la comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria INPS ai fini della predisposizione, da parte del competente Servizio dell’Area Personale, del provvedimento di cessazione dal servizio universitario con decorrenza dalla prima data utile indicata dall’INPS.
Successivamente, lo stesso dipendente UNIGE dovrà presentare, con modalità telematiche alla Sede Inps di residenza ( direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato ), domanda di accesso all’APE sociale, nella quale renderà delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica, compresa la cessazione dell’attività lavorativa ( allegando, pertanto, alla domanda il summenzionato provvedimento di cessazione della scrivente Amministrazione ).
Decorrenza, importo e modalità di erogazione dell’indennità APE sociale.
L’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.
L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2017).
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.
Gli indebiti previdenziali/assistenziali possono essere recuperati su prestazioni erogate a titolo di APE sociale con trattenuta nella misura del quinto del suo ammontare e salvaguardia del trattamento minimo INPS.
L’APE sociale è pignorabile anche nelle ipotesi di procedure esecutive promosse da soggetti terzi rispetto all’INPS. Al riguardo, tenuto conto che detta indennità, in quanto percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito ai fini della quantificazione della quota
pignorabile non trovano applicazione le modalità di calcolo dettate per i redditi di pensione dal comma 7 dell’art. 545 c.p.c..
Pertanto, in fase di accantonamento cautelare, la trattenuta da operare sull’APE sociale per crediti pignoratizi deve essere effettuata nella misura del quinto dell’imponibile, al netto delle ritenute fiscali, salvo quanto disposto successivamente dal Giudice dell’esecuzione.
L’APE sociale non è cedibile e quindi non è assoggettabile a trattenute per cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in quanto non riconducibile agli istituti contemplati dalla normativa speciale di cui al D.P.R. n° 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni.
All’APE sociale non è applicabile la traslazione di trattenute derivanti da stipendio in ragione di finanziamenti stipulati in attività di servizio con intermediari finanziari, atteso che l’articolo 43 del citato D.P.R. n° 180/1950 circoscrive tale traslazione ai trattamenti di natura previdenziale.
All’APE sociale non è altresì applicabile la traslazione delle trattenute da stipendio derivanti dall’erogazione delle prestazioni creditizie di cui all’articolo 1, lett a), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n° 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP“. In particolare, l’articolo 16 del predetto decreto fa salva, per tutto quanto non disciplinato, l’applicazione delle disposizioni relative al Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, nonché quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n° 180.
Cessazione e revoca del beneficio.
L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214 (art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2017).
Nelle ipotesi in cui, in seguito ad accertamenti, il beneficio dell’APE sociale risulti indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti, ovvero, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, le Sedi INPS territorialmente competenti procederanno all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale.
Nella prima ipotesi (carenza dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda) la prestazione verrà annullata dalla decorrenza.
Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato.
Nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione.
Ove, invece, il soggetto cessi di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca.
Avverso le comunicazioni inviate dall’Inps all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, nonché avverso i provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, gli interessati possono richiedere un riesame alla Sede Inps che li ha emanati entro 30 gg dalla ricezione del relativo provvedimento.
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità.
L’art. 1, comma 184, della Legge n° 232 del 2016, prevede, per i dipendenti pubblici una speciale disciplina per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate.
Il legislatore, infatti, ha prescritto che tali termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell’attività lavorativa, bensì dal compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214.
Ciò posto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi ( ai sensi dell’art.1, commi 22 e 23 della Legge n°148 del 14.09.2011, nonché dell’art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997 ).
In caso di decadenza dell’interessato dal diritto alla prestazione dell’APE sociale per effetto del:
- conseguimento di un trattamento pensionistico diretto;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento dei limiti reddituali di cui al par. 4 della circolare;
il termine di pagamento del relativo TFS o TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi ( ai sensi dell’art.1, commi 22 e 23 della Legge n°148 del 14.09.2011, nonché dell’art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997 ).
Nell’ipotesi in cui il destinatario dell’APE sociale deceda prima di compiere l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall’evento luttuoso.
Regime fiscale applicabile all’indennità APE sociale.
L’indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n° 600/73, sulle somme erogate a titolo di APE sociale:
- determina le ritenuta fiscale come previsto dal secondo comma dell’art. 23 del DPR n° 600/73, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir;
- riconosce le detrazioni d’imposta per reddito (commi 1 e 1-bis) art. 13 del Tuir) e, se richieste, le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n° 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica dei redditi (art. 4, comma 6-ter del DPR n° 322/1998).
Ultimo aggiornamento al 12.06.2018