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Benefici per i c.d. “lavoratori precoci” 2019

 
La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina dei benefici previdenziali riconosciuti a favore dei lavoratori c.d. “precoci”, ovvero coloro che hanno prestato attività lavorativa durante la minore età e che, pertanto, sono arrivati a maturare una contribuzione particolarmente elevata ( cioè pari o superiore a 40 anni di contributi ) ad un'età anagrafica relativamente bassa.
L'introduzione della Riforma Fornero, nell'abolire la pensione di anzianità e della relativa possibilità di pensionarsi con il requisito dei 40 anni di contributi, non ha previsto particolari benefici previdenziali per questi lavoratori che, pertanto, al pari di tutti gli altri, hanno visto innalzarsi il requisito contributivo prescritto per l’accesso al nuovo trattamento pensionistico anticipato introdotto dal 01.01.2012, al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi di contributi - 41 anni e 10 mesi le donne.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 138 del 16 Giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203 della Legge di Bilancio 2017, le quali sono entrate in vigore con decorrenza dal 17 Giugno 2017.
Contestualmente, l’INPS ha pubblicato la Circolare n° 99 del 16.06.2017, attuativa delle disposizioni contenute nel menzionato DPCM in materia di pensionamento, con 41 anni di contributi, per i lavoratori precoci.
L’art. 1, commi da 162 a 167, della Legge di Bilancio 2018 introduce alcune significative modifiche ai requisiti per l’accesso ai benefici previdenziali riconosciuti a favore dei lavoratori c.d. “precoci”, di seguito evidenziate ( NB ).
L’INPS ha pubblicato, in data 23.02.2018, la Circolare n°33/2018, contenente le nuove istruzioni operative ai fini della corretta applicazione delle misure introdotte dalla menzionata Legge di Bilancio 2018.
Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n°4 ha disposto che i lavoratori c.d. “precoci” possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo ai tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito.
 
Con decorrenza 1° maggio 2017 e fino a tutto il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo come rideterminato per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all’art.1, commi 12 e 13 della Legge n°335/1995, ovvero per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che siano nelle seguenti condizioni (si riportano, di seguito,  esclusivamente quelle di interesse per questa Amministrazione ):
  • lavoratori dipendenti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente ( genitore, figlio) con handicap in situazione di gravità ( art.3, comma 3, Legge n°104/1992 ). Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità,  è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono.
NB: Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella Legge di Bilancio 2018, vengono inclusi anche i soggetti che assistono, da almeno sei mesi, un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.
Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame.
Per affini di secondo grado si intendono i cognati.
Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.
Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale status da una data anteriore.
Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci”, si richiama la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n° 151/2001.
In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445/2000.
 
  • lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
 
  • lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. (allegati C alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero per UNIGE: Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
NB: Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella Legge di Bilancio 2018, le professioni definite gravose diventano 15 rispetto alle precedenti 11 (con inclusione degli operai agricoli, lavoratori della pesca, marittimi ed impianti siderurgici), nonché si amplia il periodo di ricerca della continuità dell'attività gravosa: dal 01.01.2018 il lavoratore deve dimostrare di aver svolto l'attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.
E’ pertanto venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
In merito a tali aspetti, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il Messaggio n° 1481 del 04.04.2018.
Tale nota, in particolare, evidenzia come, ai fini del riconoscimento del beneficio, occorra accertare che l'interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di: a) presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data; b) versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa.
L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda
di accesso al beneficio.
Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, viene chiarito che gli stessi vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, il lavoratore risulti in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.
 
Requisito contributivo:
Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni.
Per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Sono utili, a tale fine,  anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.
Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto ( 41 anni ) nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
E’ tuttavia possibile, per i suddetti lavoratori, accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della Legge di Bilancio 2017, n. 232 (cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie), ricorrendone i relativi requisiti.
Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n°4 ha disposto che i lavoratori c.d. “precoci” possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010.
L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il Messaggio n° 1481 del 04.04.2018, relativamente alle ipotesi in cui, nelle more della definizione della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, sia presentata o sia in corso di istruttoria una domanda di riscatto/ricongiunzione, per la quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.
In tali casi,  la contribuzione da riscatto/ricongiunzione può essere provvisoriamente considerata esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’onere. La Struttura territoriale INPS acquisirà dall’interessato una dichiarazione in merito alla volontà di pagare il relativo onere.
Pertanto, ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”,  si deve tener conto anche delle domande di riscatto/ricongiunzione ( anche presentate successivamente a quella di verifica delle condizioni di accesso purché nelle more della definizione della stessa ), che siano state accolte e per le quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.
 
Regime di “incumulabilità” della pensione.
Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo, prodotto in Italia e all’estero, fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata, ovvero per un periodo pari all’anticipo di pensione rispetto ai vecchi requisiti: 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico anticipato percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo.
L’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.
Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro.
Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
Si precisa in ogni caso che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico, il pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo.
Il beneficio in oggetto non è cumulabile con  altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci, con la sola eccezione del riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
 
Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio – prima tipologia di istanza.
Il DPCM 23 maggio 2017, n° 87 ha confermato il sistema della doppia istanza, la prima volta all'accertamento dei requisiti ( che deve essere prodotta entro il 1 marzo 2019  per coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2019) la seconda volta al conseguimento della prestazione stessa.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio ( volta all'accertamento dei requisiti ) in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato qui rappresentato, deve essere presentata con modalità telematiche alla Sede Inps di residenza ( direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato ), che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Sulla base di quanto indicato dall'INPS con Messaggio n°2884 del 11.07.2017, è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni.
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
La presentazione e definizione delle domande di accesso al beneficio pensionistico ( volte al conseguimento della prestazione stessa ) sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni / requisiti.
Quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2019 in data successiva al 1° marzo 2019 ( o 01.03. degli anni successivi ), sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre 2019 ( o 30.11. degli anni successivi ), potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio.
Il monitoraggio, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del citato D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra, all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso allo stesso beneficio, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell’anno, delle condizioni stabilite dalla normativa qui rappresentata.
Più specificatamente:
  • I lavoratori dipendenti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente ( genitore, figlio) con handicap in situazione di gravità ( art.3, comma 3, Legge n°104/1992 ), nonché un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti, dovranno compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave fra quelli sopra indicati e previsti dalla Legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato ( ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 ) dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
Importante: Specifiche INPS in merito al verbale rilasciato ( ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 ) dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave.
 
 
Specifiche INPS
 
Al verbale suddetto sono equiparati:
- l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n°324/93 convertito dalla L. n°423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. n°90/2014, convertito dalla L. n°114/2014;
- il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. n°324/93, convertito dalla L. n°423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. n°90/2014, convertito dalla L. n°114/2014.
Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.
I verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n° 114), conservano i loro effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
Gli interessati, in quest’ultimo caso, saranno tenuti, prioritariamente, a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario.
Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda: l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.
Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della Legge n°104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.
 
Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, l’INPS fa presente quanto segue.
 
Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9
marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
A tale riguardo, con il Messaggio n°12857/2006 l’INPS ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.
Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n°295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci”, allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.
 
Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, la Legge 27 dicembre 2002, n° 289,
all’articolo 94, comma 3, ha disposto che tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla Legge n°104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.
 
 
In qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n°104/1992 si trovino in una delle prescritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).
Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.
Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio precoci può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, soltanto alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn° 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n° 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n° 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge n° 53 del 2000. In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.
L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.
 
  • I lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, dovranno riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento.
In merito a tali aspetti, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il Messaggio n° 1481 del 04.04.2018. Tale nota, in particolare, evidenzia come il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci non possa essere riconosciuto nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell’assistito.
 
Importante: Specifiche INPS in merito al verbale rilasciato dalle Commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile.
 
 
Specifiche INPS
 
Qualora l’invalidità civile sia stata riconosciuta con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda: l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’invalidità civile superiore o uguale al 74%.
I verbali di invalidità civile superiore o uguale al 74% soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n° 114), conservano i loro effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’invalidità e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
Gli interessati, in quest’ultimo caso, saranno tenuti, prioritariamente, a presentare una nuova domanda di accertamento dell’invalidità.
 
Riguardo all’accertamento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%  di soggetti con patologie oncologiche, l’INPS fa presente quanto segue.
Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
A tale riguardo, con il Messaggio n°12857/2006 l’INPS ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.
Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n°295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci”  allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.
 
 
 
  • I lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato B alla Legge di Bilancio 2018, che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, per almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero per UNIGE il Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, dovranno farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli – Assicurato/pensionato”, nella quale vengano certificati i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito.
I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare a tale domanda:
- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.
 
Istruttoria dell’INPS e successive comunicazione degli esiti di quest’ultima.
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
I possibili esiti sono i seguenti:
a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.
In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
 
Presentazione della domanda di pensione ( volta al conseguimento della prestazione stessa ) – seconda tipologia di istanza.
La domanda di pensione ( accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 – 205 della Legge di Bilancio 2017 ) è presentata dal dipendente interessato, con modalità telematica, all’INPS ( per i dipendenti UNIGE presso gli uffici del Settore Previdenza e Quiescenza - previa acquisizione del PIN INPS dispositivo - anche i fini della compilazione delle pratiche interne all’Ateneo,  propedeutiche / strumentali alla presentazione delle istanze per prestazioni  pensionistiche e previdenziali), una volta che l’Ente previdenziale ha provveduto al riconoscimento di tutti i requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio.
 
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
Infine, per i lavoratori pubblici c.d. “precoci”,  la rappresentata riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato, non ha efficacia per l’accesso al trattamento di fine servizio / fine rapporto ( TFS / TFR ).
In altri termini, per i lavoratori pubblici c.d. “precoci”, l’erogazione del TFS / TFR interverrà  non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento ( contributivo / anagrafico ).
 
 
 
 
 
Aggiornato al: 05.02.2019