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Benefici per i lavoratori precoci
L’art. 1, commi 199 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina dei benefici previdenziali riconosciuti a favore dei lavoratori c.d. “precoci”, ovvero coloro che hanno prestato attività lavorativa durante la minore età e che, pertanto, sono arrivati a maturare una contribuzione particolarmente elevata ( cioè pari o superiore a 40 anni di contributi ) ad un'età anagrafica relativamente bassa.
L'introduzione della Riforma Fornero, nell'abolire la pensione di anzianità e della relativa possibilità di pensionarsi con il requisito dei 40 anni di contributi, non ha previsto particolari benefici previdenziali per questi lavoratori che, pertanto, al pari di tutti gli altri, hanno visto innalzarsi il requisito contributivo prescritto per l’accesso al nuovo trattamento pensionistico anticipato introdotto dal 01.01.2012, al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi di contributi - 41 anni e 10 mesi le donne.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 138 del 16 Giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203 della Legge di Bilancio 2017, le quali entrano in vigore con decorrenza dal 17 Giugno 2017.
Contestualmente, l’INPS ha pubblicato la Circolare n° 99 del 16.06.2017, attuativa delle disposizioni contenute nel menzionato DPCM in materia di pensionamento, con 41 anni di contributi, per i lavoratori precoci.
Con decorrenza 1° maggio 2017, l’attuale requisito contributivo come rideterminato per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all’art.1, commi 12 e 13 della Legge n°335/1995, ovvero per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che siano nelle seguenti condizioni (si riportano, di seguito, esclusivamente quelle di interesse per questa Amministrazione ):
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lavoratori dipendenti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente ( genitore, figlio) con handicap in situazione di gravità ( art.3, comma 3, Legge n°104/1992 ). Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono.
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lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
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lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero per UNIGE: Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni. L’articolo 53, comma 2, del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 ( Manovra correttiva di finanza pubblica ) chiarisce, con interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 199 della Legge di Bilancio 2017, che le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione. Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.
Requisito contributivo:
Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni.
Per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Sono utili, a tale fine, anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.
Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto ( 41 anni ) di cui all’articolo 1, comma 199 della Legge di Bilancio 2017 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
E’ tuttavia possibile, per i suddetti lavoratori, accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della Legge di Bilancio 2017, n. 232 (cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie), ricorrendone i relativi requisiti.
Al su indicato requisito contributivo ridotto continueranno, per il futuro, ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita ( il prossimo verrà definito con decorrenza 01.01.2019 ).
La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne.
Regime di “incumulabilità” della pensione.
Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo, prodotto in Italia e all’estero, fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata, ovvero per un periodo pari all’anticipo di pensione rispetto ai vecchi requisiti: 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico anticipato percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo.
L’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.
Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro.
Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
Si precisa in ogni caso che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico, il pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo.
Il beneficio in oggetto non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci, con la sola eccezione del riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio – prima tipologia di istanza.
Il DPCM 23 maggio 2017, n° 87 ha confermato il sistema della doppia istanza, la prima volta all'accertamento dei requisiti ( che deve essere prodotta entro il 15 luglio 2017 per coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2017) la seconda volta al conseguimento della prestazione stessa.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio ( volta all'accertamento dei requisiti ) in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato qui rappresentato, deve essere presentata con modalità telematiche alla Sede Inps di residenza ( direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato ), che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Sulla base di quanto indicato dall'INPS con Messaggio n°2884 del 11.07.2017, è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni.
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
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La presentazione e definizione delle domande di accesso al beneficio pensionistico ( volte al conseguimento della prestazione stessa ) sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni / requisiti.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni stabilite dalla nuova normativa sopra evidenziate entro il 31.12.2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i menzionati canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017.
Quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio.
Il monitoraggio, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del citato D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra, all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso allo stesso beneficio, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell’anno, delle condizioni stabilite dalla normativa qui rappresentata.
Più specificatamente:
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i lavoratori dipendenti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente ( genitore, figlio) con handicap in situazione di gravità ( art.3, comma 3, Legge n°104/1992 ), dovranno compilare, nel modello di domanda, un’autodichiarazione in cui affermano: a) di assistere, precisando da quale data prestano assistenza, uno dei soggetti indicati dal DPCM (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado); b) di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportando i dati anagrafici dell’assistito ed allegando il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
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I lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, dovranno riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.
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I lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero per UNIGE il Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, dovranno farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli – Assicurato/pensionato”, nella quale vengano certificati i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito. I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare a tale domanda: a) il contratto di lavoro o una busta paga; b) la dichiarazione del datore di lavoro.
Istruttoria dell’INPS e successive comunicazione degli esiti di quest’ultima.
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
Entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. I possibili esiti sono i seguenti:
a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno, ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento.
In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
Presentazione della domanda di pensione ( volta al conseguimento della prestazione stessa ) – seconda tipologia di istanza.
La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 – 205 della Legge di Bilancio 2017 ) è presentata dal dipendente interessato, con modalità telematica, all’INPS ( per i dipendenti UNIGE presso gli uffici del Settore Previdenza e Quiescenza - previa acquisizione del PIN INPS dispositivo - anche i fini della compilazione delle pratiche interne all’Ateneo, propedeutiche / strumentali alla presentazione delle istanze per prestazioni pensionistiche e previdenziali) ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
Infine, per i lavoratori pubblici c.d. “precoci”, la rappresentata riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato, non ha efficacia per l’accesso al trattamento di fine servizio / fine rapporto ( TFS / TFR ).
In altri termini, per i lavoratori pubblici c.d. “precoci”, l’erogazione del TFS / TFR interverrà non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento ( contributivo / anagrafico ).
Versione aggiornata al 18.07.2017