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Decreto Legge 28 gennaio 2019, n° 4 - "Disposizioni urgenti in materia pensionistica e previdenziale"
Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n° 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, nella quale sono stati previsti gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura dei costi di attivazione della misura c.d. “Pensione quota 100”.
Successivamente, il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n° 4, approvato lo scorso 17 Gennaio dal Consiglio dei Ministri, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°23 del 28 gennaio 2019, ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.
Dalla menzionata data di pubblicazione, il decreto legge entra in vigore con forza di legge ed ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali decade automaticamente - con efficacia ex tunc − se nel frattempo non è convertito in legge ( anche con modifiche ) dal Parlamento.
Con la Circolare n°11 del 29.01.2019, concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha fornito una prima illustrazione e chiarificazione delle novità in materia pensionistica e previdenziale introdotte dal citato Decreto-Legge, con particolare riferimento alle seguenti misure:
- la Pensione quota 100;
- la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi ( 41 anni e 10 mesi le donne );
- l'opzione donna;
- la pensione anticipata con il requisito di contribuzione ridotto a 41 anni per i c.d. “lavoratori precoci”;
- la proroga di un anno dell'Ape sociale;
- il riscatto di periodi non coperti da contribuzione;
- il riscatto studi universitari;
- l’anticipo TFS.
Art. 14 - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi - “Pensione quota 100”.
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione Separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100».
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122: per cui l'età anagrafica resterà ferma a 62 anni sino al 31 dicembre 2021.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato ( obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi ).
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Cumulo dei periodi assicurativi:
Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, con esclusione pertanto delle Casse professionali.
I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Nota informativa: Anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione:
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Dipendenti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 : Sistema di calcolo della pensione retributivo ( la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è comunque determinata con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 - c.d. Riforma Monti / Fornero );
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Dipendenti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 : Sistema di calcolo della pensione misto. Ovvero:
- prima quota calcolata con sistema retributivo fino al 31.12.1995;
- seconda quota calcolata con sistema contributivo dal 01.01.1996.
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Dipendenti assunti dal 01.01.1996, non aventi, pertanto, alcun versamento contributivo antecedente: Sistema di calcolo della pensione interamente contributivo.
Decorrenza del trattamento pensionistico:
Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165:
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che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 ( data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
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che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
La prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Il predetto trattamento pensionistico, se conseguito in regime di cumulo di periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Il dipendente UNIGE interessato dovrà recarsi presso gli uffici del Settore Previdenza e Quiescenza, in possesso del PIN INPS dispositivo, per gli adempimenti correlati alla presentazione della domanda di collocamento a riposo e per la contestuale compilazione della domanda on line INPS “pensione anticipata – requisito quota 100”.
I dipendenti pubblici cui è liquidata il trattamento di pensione c.d. “Pensione quota 100” conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 ( c.d. Riforma Monti / Fornero ), tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Art. 15 - Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica: pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi ( 41 anni e 10 mesi le donne ).
L’art. 15, comma 1, del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n° 4, interviene modificando quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 ( c.d. Riforma Monti / Fornero ), prevedendo che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è nuovamente adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010.
Nota informativa: L’art.12, commi da 12-bis a 12-quiquies, della Legge n° 122/2010, successivamente modificato dall’art.18, comma 4 della Legge n°111 del 15.07.2011, ha introdotto il meccanismo di adeguamento dei requisiti anagrafici ( pensione di vecchiaia ) e contributivi ( pensione anticipata ), previsti con decorrenza dal 1° gennaio 2012, agli incrementi della speranza di vita.
Si rammenta come i lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, abbiano conservato il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa, sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote: 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva / 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva - ovvero massima anzianità contributiva: 40 anni di contribuzione) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gli incrementi della speranza di vita che ad oggi hanno trovato applicazione sono stati: a) pari a 3 mesi con decorrenza dal 01.01.2013; b) pari ad ulteriori 4 mesi con decorrenza dal 01.01.2016.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2017, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 289 del 12.12.2017, i requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anticipati, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono stati ulteriormente incrementati di ( 5 ) cinque mesi. Quindi, con riferimento al trattamento pensionistico anticipato, il succitato provvedimento ha elevato i requisiti anagrafici e contributivi di accesso a tale trattamento, per il biennio 01.01.2019 – 31.12.2020: a) per tutto il personale docente e T.A., CEL maschile a 43 anni e 3 mesi; b) per tutto il personale docente e T.A., CEL femminile a 42 anni e 3 mesi.
Conseguentemente, per il personale UNIGE, in forza delle modifiche apportate dall’art. 15, comma 1, del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n° 4 qui in esame, i requisiti anagrafici e contributivi di accesso al trattamento pensionistico anticipato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, ritornano ad essere, a seguito della disapplicazione dal 1° gennaio 2019, dell’ultimo incremento di speranza di vita di ( 5 ) cinque mesi, i seguenti:
Pensione anticipata
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Per tutto il personale docente e T.A., CEL maschile:
- 42 anni e 10 mesi;
Per tutto il personale docente e T.A., CEL femminile:
- 41 anni e 10 mesi.
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In sede di prima applicazione, i soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra).
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo ai tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito.
Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra di tre mesi, potendo conseguentemente accedere al trattamento pensionistico anticipato in un qualsiasi momento.
Diversamente, continuano a trovare applicazione, al requisito contributivo, gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, nei casi di accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli espressamente previsti dall’art.24, comma 10, della legge 22 dicembre 2011, n° 214 ( c.d. Riforma Monti / Fornero ): ad esempio nel caso di pensionamento anticipato in regime di totalizzazione nazionale od estera di periodi assicurativi.
Art. 16 – Opzione donna
L'opzione donna, come noto, è un istituto introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 1, comma 9 della legge n°243/2004 che consente alle sole lavoratrici di pensionarsi in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Legge Fornero, accettando un assegno interamente calcolato con le regole del sistema contributivo, spesso più penalizzante; soprattutto per coloro in possesso di almeno 18 anni di contributi al 1995 e che, pertanto, avrebbero diritto all’applicazione del sistema di calcolo retributivo sino al 2011.
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo ( correlato all’esercizio dell’opzione donna ), le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - più elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.
L’articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n° 180.
La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 a condizione che sia stato raggiunto entro il 31.12.2018 il requisito contributivo di 35 anni.
Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata ( obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi ).
Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi ( 12 ) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
In altri termini, sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per l'accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale ( il cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione). Ciò significa, pertanto, che una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2018 mantiene la possibilità di accedere all'opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2018 e successivamente alla data di apertura della finestra mobile di 12 mesi.
A tal proposito si rammenta che, secondo il Messaggio Inps n° 9231/2014 è possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio al momento della presentazione della domanda di pensione).
Art. 17 - Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci, ovvero coloro che hanno prestato attività lavorativa durante la minore età e che, pertanto, sono arrivati a maturare una contribuzione particolarmente elevata ( cioè pari o superiore a 40 anni di contributi ) ad un'età anagrafica relativamente bassa, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 122/2010.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo ai tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito.
Si rammenta che sono precoci i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che si trovino nelle condizioni definite / modificate / integrate dalla Legge di Bilancio 2017, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 87, dalla Legge di Bilancio 2018, nonché esplicate dalla Circolare INPS n°33/2018.
Con riferimento a queste ultime, è disponibile la scheda informativa web predisposta dallo scrivente Settore, disponibile : Benefici per i c.d. “lavoratori precoci” 2019.
Art. 18 – Ape Sociale
Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n°4 si limita, in tale ambito, ha estendere all’anno 2019 ( fino al 31.12.2019 ), la sperimentazione dell’anticipo pensionistico (APE), istituito, con decorrenza 1° maggio 2017, dalla Legge di Bilancio 2017.
Tale misura è intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.
Nello specifico, si tratta di un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato (sussidio di accompagnamento alla pensione), erogata dall’Inps per il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio fino al conseguimento dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia, a soggetti meritevoli di una particolare tutela che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.
La modifica introdotta dal D. L. n° 4/2019 non muta nessuno dei requisiti prescritti dalla legge di bilancio del 2017, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n° 88, successivamente modificate / integrate dalla Legge di Bilancio 2018, nonché esplicate dalla Circolare INPS n°34/2018.
Con riferimento a queste ultime, è disponibile la scheda informativa web predisposta dallo scrivente Settore, disponibile : Anticipo pensionistico – c.d. APE Sociale 2019
Art. 20 – ( Commi 1 – 5 ) Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione.
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ( quindi in sistema di calcolo della pensione interamente contributivo ) e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n°4 (29 gennaio 2019) compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
In merito all’effettiva attuazione di tale misura sperimentale, si è in attesa della pubblicazione delle prime Circolari operative dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Art. 20 – ( Comma 6 ) Facoltà di riscatto agevolato dei corsi di studio universitari.
L'entrata in vigore del DL 4/2019 introduce la facoltà di riscattare con oneri agevolati il corso di laurea, ovvero, in particolare, consente, fino al compimento dei 45 anni di età, la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995, pagando un onere economico agevolato ( periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti il diploma di laurea, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca - articolo 2, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 184 - la facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi di studi / il riscatto può essere chiesto anche parzialmente ).
La facoltà presenta quindi due limiti: si rivolge solo ai soggetti che hanno meno di 45 anni alla data della domanda di riscatto; 2) si riferisce ai periodi di studi che si collocano successivamente al 31.12.1995, cioè per i quali è applicabile il sistema di calcolo contributivo.
L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n° 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
In merito all’effettiva attuazione di tale misura sperimentale, si è in attesa della pubblicazione delle prime Circolari operative dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Art. 23 e 24 – Anticipo TFS / Detassazione TFS
Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti cui è liquidata il trattamento di pensione c.d. “Pensione quota 100”, nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 ( c.d. Riforma Monti / Fornero ), possono presentare richiesta di un anticipo dell'erogazione della buonuscita a condizioni favorevoli, fino ad un importo massimo di € 30.000,00, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiranno a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n°4, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS.
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso.
Alla misura è abbinata una detassazione del Tfs per tutti i dipendenti pubblici - anche coloro che non aderiscono o non hanno i requisiti per aderire al prestito - che scatterà sotto forma di riduzione dell’aliquota Irpef:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
In merito all’effettiva attuazione di tale misura, si è in attesa della pubblicazione delle prime Circolari operative dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Pensioni di vecchiaia:
Anche dopo l'entrata in vigore del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n° 4, nulla cambia in merito alla disciplina vigente in materia di pensioni di vecchiaia, sia per il personale tecnico amministrativo e CEL, sia per il personale docente.
Si riportano, di seguito, i requisiti tutt’ora vigenti per l’accesso al trattamento pensionistico per raggiunti limiti di età:
Requisiti anagrafici e contributivi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020
Personale T.A., CEL :
- 67 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
Ricercatori universitari confermati e professori associati che non hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “:
- 67 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
Professori di prima fascia, professori associati che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “, Professori incaricati stabilizzati nominati associati a seguito di giudizio di idoneità, professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n°230/2005:
- limite di età meno elevato previsto per la generalità dei lavoratori secondo la riforma Monti-Fornero: 67 anni, ed almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
Resta, tuttavia, fermo il diritto dei menzionati professori universitari a rimanere in servizio sino al 70° anno di età ( limite ordinamentale non superabile).
Si rammenta come i lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, abbiano conservato il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011, sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 ( finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Requisiti anagrafici e contributivi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia PRECEDENTI alla Riforma pensionistica Monti / Fornero
Personale T.A., CEL :
- primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d’età.
Ricercatori universitari confermati e professori associati che non hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “:
- 1° novembre successivo al compimento del 65° anno d’età.
Professore ordinario:
- 1° novembre successivo al compimento del 70° anno d’età;
Professore associato nominato con L. 30/12/10 n. 240 (c.d. Gelmini), Professore associato optante L. 04/11/05 n. 230 (c.d. Moratti), Professore associato ex Professore incaricato interno o esterno:
- 1° novembre successivo al compimento del 70° anno d’età.
Aggiornato al: 05.02.2019