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Nuovi criteri di calcolo della speranza di vita
L’art.12, commi da 12-bis a 12-quiquies, della Legge n° 122/2010, successivamente modificato dall’art.18, comma 4 della Legge n°111 del 15.07.2011, ha introdotto il meccanismo di adeguamento dei requisiti anagrafici (pensione di vecchiaia) e contributivi (pensione anticipata), previsti con decorrenza dal 1° gennaio 2012, agli incrementi della speranza di vita.
Si rammenta come i lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, abbiano conservato il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote: 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva / 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva - ovvero massima anzianità contributiva: 40 anni di contribuzione) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L’incremento della speranza di vita, nello specifico, non è altro che un modo per indicare l’indice statistico, calcolato dall’ISTAT, di variazione della probabilità di vita.
Gli incrementi della speranza di vita che ad oggi hanno trovato applicazione sono stati: a) pari a 3 mesi con decorrenza dal 01.01.2013; b) pari ad ulteriori 4 mesi con decorrenza dal 01.01.2016.
Il prossimo adeguamento è previsto con decorrenza 01.01.2019 e d’allora in avanti gli incrementi interverranno con periodicità biennale ( non più triennale ): 2021, 2023, 2025 e così via.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2017, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 289 del 12.12.2017, i requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anticipati, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono stati ulteriormente incrementati di ( 5 ) cinque mesi.
Tipologia di trattamento pensionistico
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Requisiti anagrafici e contributivi di accesso per il periodo
01.01.2016 – 31.12.2018
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Nuovi requisiti anagrafici e contributivi di accesso per il periodo
01.01.2019 – 31.12.2020
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Pensione di vecchiaia
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Personale T.A., CEL, ricercatori universitari confermati e professori associati che non hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “:
- 66 anni e 7 mesi;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
Professori di prima fascia, professori associati che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “, professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n°230/2005:
- 70 anni e 7 mesi;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
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Personale T.A., CEL, ricercatori universitari confermati e professori associati che non hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “:
- 67 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
Professori di prima fascia, professori associati che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n°230/2005, cosiddetta “ Legge Moratti “,professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della Legge n°230/2005:
- 71 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31.12.1992.
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Pensione anticipata
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Per tutto il personale docente e T.A., CEL maschile:
- 42 anni e 10 mesi;
Per tutto il personale docente e T.A., CEL femminile:
- 41 anni e 10 mesi.
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Per tutto il personale docente e T.A., CEL maschile:
- 43 anni e 3 mesi;
Per tutto il personale docente e T.A., CEL femminile:
- 42 anni e 3 mesi.
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L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ( c.d. Legge di Bilancio 2018 ), ha introdotto alcune significative novità in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, che di seguito rappresentiamo:
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in primo luogo, ha modificato il meccanismo di adeguamento, con decorrenza dal 2021, stabilendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori della probabilità di vita registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
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gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, a partire da quello decorrente dal 01.01.2021, non potranno essere superiori a tre mesi, con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi;
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gli adeguamenti non avranno luogo qualora la variazione risulti di segno negativo, salvo, anche in questo caso, recupero della variazione negativa in occasione di adeguamenti successivi mediante compensazione con gli eventuali incrementi derivanti da questi ultimi.
L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( c.d. Legge di Bilancio 2018 ) dispone altresì l’esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita ( pari a 5 mesi a decorrere dal 01.01.2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della Legge n°335/1995 elencate di seguito:
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i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni – nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento – le professioni di cui al relativo allegato B alla Legge di Bilancio 2018 (c.d. “mansioni gravose”- ovvero per UNIGE il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”) e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
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i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”) ed ai lavoratori notturni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n°67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni.
E’ prevista altresì che l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non trovi applicazione:
- al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci ( 41 anni );
- ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale.
La Legge di Bilancio 2018 ha disposto, sempre a favore delle precedenti categorie di lavoratori, l’esclusione dall’elevamento automatico del requisito di età per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia a 67 anni, previsto con decorrenza 01.01.2021 dall’art.24, comma 9, della Riforma Monti / Fornero ( Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 ), come regola generale applicabile nel caso in cui gli adeguamenti del requisito anagrafico ( pensione di vecchiaia ) agli incrementi della speranza di vita previsti fino al 31.12.2020 non comportassero il raggiungimento o il superamento della soglia dei 67 anni di età.
Infine, la Legge di Bilancio 2018 demanda ad un Decreto Interministeriale, da emanarsi entro il 31.01.2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riferimento alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al relativo allegato B (c.d. “mansioni gravose”) ed alle procedure di presentazione delle domande di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS.
L’art. 1, comma 155, della Legge di Bilancio 2018 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale.
Viene demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. Il medesimo DPCM definisce anche le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.
La Commissione:
1. è presieduta dal Presidente dell'ISTAT;
2. è composta:
- da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari;
- da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori) e dovrà concludere i lavori entro il 30 settembre 2018 (ed entro i 10 giorni successivi il Governo presentare al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori).
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Ultimo aggiornamento al 23.02.2018