Regime sperimentale donna ( c.d. "Opzione Donna" )

Regime sperimentale donna ( c.d. "Opzione Donna" )

L’art. 1, comma 9, della Legge n° 243/2004 – c.d. Riforma pensionistica Maroni -  (non abrogato né dalla Legge n° 247/2007 né dalla legge n°214/2011) ha stabilito che, in via sperimentale, nel periodo 2008-2015 ( ovvero fino al 31.12.2015 ), le donne possono accedere al pensionamento di anzianità, optando però per il sistema di calcolo contributivo (anche nelle ipotesi di possesso di 18 anni o più di contribuzione al 31 dicembre 1995) e per la liquidazione dell’intero trattamento pensionistico in base al criterio contributivo ( rinunciando, pertanto, al calcolo di una quota di pensione – per le anzianità fino al 31.12.1995 -  con il sistema retributivo ), avendo maturato i previgenti requisiti anagrafico – contributivi: 35 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata ( obbligatoria, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e 57 anni di età – più tre mesi per aspettativa di vita dal 2013. Inoltre, chi si avvale dell’opzione donna soggiace all’applicazione della c.d. “finestra mobile” di pensionamento introdotta dalla Legge n°122/2010, ovvero di un periodo di 12 mesi che deve necessariamente trascorrere prima della liquidazione della pensione, una volta maturati i succitati requisiti.
La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo.
La novità introdotta dall'articolo 1, comma 222 della Legge di Bilancio 2017 consiste nell’estensione della facoltà di esercizio dell’opzione donna alle lavoratrici che non avevano maturato, entro il 31.12.2015, il succitato requisito anagrafico per effetto dell’incremento della speranza di vita, pari a tre mesi, applicato con decorrenza dal 01.01.2013.
 
Pertanto, a seguito di tali novità legislative, al fine di esercitare l’opzione donna, le lavoratrici devono possedere, entro il 31.12.2015:
  • un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni ( ovvero di almeno 34 anni, 11 mesi e 16 giorni );
  • un’anzianità anagrafica di 57 anni.
Rimangono, tuttavia, applicabili gli incrementi per aspettativa di vita in vigore ad oggi e la c.d. finestra mobile di 12 mesi ai fini dell’effettivo accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Di conseguenza, una volta accertato il possesso dei requisiti necessari all’esercizio dell’opzione in oggetto, il diritto vero e proprio all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità scatta alla maturazione del requisito anagrafico di 57 anni e 7 mesi di età, dove i 7 mesi derivano dalla sommatoria degli incrementi della speranza di vita che ad oggi hanno trovato applicazione ( 3 mesi dal 01.01.2013 + ulteriori 4 mesi dal 01.01.2016 ). Dal tale momento, ovvero dalla data di compimento dei 57 anni e 7 mesi, dovranno ulteriormente trascorrere 12 mesi della c.d. “finestra mobile”.
La tabella sottostante riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna dopo la “novella” contenuta nella Legge di Bilancio 2017.
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo ( correlato all’esercizio dell’opzione donna ), le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - più elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.
 
Opzione Donna
Lavoratrici del settore pubblico
Requisiti per l’opzione al 31.12.2015
Età minima
57 anni
Anzianità contributiva
Almeno 35 anni
 
Requisito anagrafico di pensionamento
 
Età
57 anni e 7 mesi
Liquidazione della pensione
Effetto finestra mobile
Dal giorno di maturazione del succitato requisito anagrafico più ulteriori 12 mesi