RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata

RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, in via sperimentale, con decorrenza 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, la possibilità di ottenere una rendita temporanea anticipata, ovvero la riscossione anticipata, in rate mensili,  dell’intero o di parte del capitale accumulato (montante) presso un fondo di previdenza integrativo ( fondi pensione, piani pensionistici individuali, con esclusione dei fondi istituiti prima del 1993 in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni ) decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo Pensione sino al raggiungimento dell’età pensionabile nel regime pubblico, a patto di cessare dal rapporto di lavoro.
Si tratta, in altri termini, di un “reddito ponte” erogato, non dal settore bancario e assicurativo ( come nell’APE Volontario ), né dallo Stato ( come nell’APE Sociale ), bensì da un Fondo di previdenza complementare  a cui il lavoratore è stato iscritto ed al quale ha contribuito.Tale rendita potrà essere richiesta in abbinamento, ricorrendone le condizioni,  o in alternativa all’APE.
Tale misura si rivolge ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, in possesso, al momento della richiesta, dei seguenti requisiti:
  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento dell’APE, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione,  a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè circa 700 euro lordi al mese, considerato che il minimo INPS è attualmente pari ad € 6.524,57 lordi annui);
  • non essere titolare di pensione diretta;
  • è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Spetterà pertanto alle forme pensionistiche complementari accertare la sussistenza anche di detta situazione prima di procedere all’erogazione della RITA;
  • è richiesto il possesso della certificazione dei requisiti di accesso all’APE, appositamente rilasciata dall’INPS. I soggetti interessati a fruire della “rendita integrativa temporanea anticipata” dovranno pertanto produrre alle forme pensionistiche complementari la certificazione a tal fine rilasciata dal predetto Istituto. L’acquisizione di detta certificazione è, quindi, condizione indispensabile per l’erogazione della relativa prestazione;
  • non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare;
  • non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE. E’ infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.
Tali requisiti fanno riferimento al personale il cui limite ordinamentale di vecchiaia risulta essere pari a 65 anni di età. Per il restante personale il cui limite ordinamentale di vecchiaia risulta diverso dal sopraccitato, si è in attesa di chiarimenti e precisazioni in merito dall’INPS.
Tale misura beneficia di un regime fiscale agevolato. La quota di rendita tassabile ( in quanto le prestazioni erogate dai fondi di previdenza integrativa già usufruiscono di un regime tributario agevolato ) è, infatti, assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza integrativa, con limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
Se la data d’iscrizione alla forma di previdenza complementare cade prima del 01.01.2007, gli anni d’iscrizione antecedenti al 2007 verranno computati fino ad un massimo di 15.
Inoltre, ai fini della determinazione della base imponibile, poiché sussistono diversi regimi fiscali succedutisi nel tempo, è stabilito che le somme erogate tramite RITA vengano imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, in successione: a) agli importi  della prestazione maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2006; b) agli importi  della prestazione maturati dal 01.01.2007.
Tutto ciò al fine di dare corretta applicazione ai diversi regimi tributari vigenti pro-tempore.
Le disposizioni qui illustrate trovano applicazione anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
In tal caso, i lavoratori pubblici che, per effetto di RITA, cessano obbligatoriamente dall’attività lavorativa, non otterranno contestualmente la liquidazione del trattamento di fine servizio / rapporto ( TFS / TFR ), che interverrà solamente al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti che regolano la corresponsione di tali prestazioni previdenziali.
Nell’ottica di una eventuale adesione a tale misura, appare tuttavia necessario che il lavoratore valuti attentamente il fatto che la corresponsione anticipata di tutto o parte del montante accumulato presso un fondo di previdenza integrativo, se da un lato determinerà l’erogazione di un reddito ponte sino al raggiungimento dell’età pensionabile, dall’altro andrà ad abbattere, parzialmente o integralmente il capitale maturato nel fondo integrativo, incidendo sull’ammontare delle rendita aggiuntiva di cui il lavoratore avrebbe goduto una volta raggiunto il pensionamento nel regime obbligatorio.
Anche in tale circostanza, le modalità di attuazione della misura saranno comunque disciplinate da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di prossima emanazione.
Il Governo dovrà quindi trasmettere alle Camere, entro il 10.09.2018, una relazione nella quale dovrà esser dato conto dei risultati delle sperimentazioni poste in essere con tale misura, formulando contestualmente proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
 
La COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ovvero l'Autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare, ha fornito ulteriori precisazioni di carattere operativo in tema di “rendita integrativa temporanea anticipata” con Circolare prot. n°1174 del 22.03.2017.
In particolare, la  COVIP evidenzia che la RITA,  come chiarito dall’ultimo periodo del comma 188, consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
Spetterà pertanto all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.
Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito, che al massimo potrà risultare di 3 anni e 7 mesi, la COVIP ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.
In merito poi alla periodicità del frazionamento, l’Autorità ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.
Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.
Sotto il profilo della documentazione informativa, tenuto conto del carattere sperimentale dell’istituto, la COVIP ritiene sufficiente che le forme pensionistiche complementari predispongano:
  • un documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della “rendita integrativa temporanea anticipata”, nel quale dovrà essere data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, delle periodicità previste dalla forma per il frazionamento e delle modalità di erogazione;
  • un Modulo per la richiesta della prestazione.
Non viene ritenuto invece necessario apportare integrazioni agli Statuti e Regolamenti e alle Note informative, stante anche il carattere sperimentale dell’istituto.
Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata”, viene ritenuto opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Le modalità gestionali sopra citate e le opzioni rimesse all’iscritto dovranno essere illustrate nella documentazione sopra indicata. In particolare nel Modulo andrà evidenziato che l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari e andrà consigliato di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.
Quanto ai costi, il documento sulla “rendita integrativa temporanea anticipata” dovrà esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”. Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Circa poi l’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, la COVIP ritiene opportuno che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica. Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni di maggior dettaglio circa le integrazioni che si ritiene opportuno inserire nella comunicazione periodica per coloro che hanno fruito della “rendita integrativa temporanea anticipata”.
In via generale, la COVIP ravvisa l’opportunità che la comunicazione periodica fornisca un richiamo alle disposizioni relative alla “rendita integrativa temporanea anticipata” tra le informazioni relative alle novità legislative intervenute nel corso dell’anno.
In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della “rendita integrativa temporanea anticipata”, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.