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Specifiche INPS in merito al verbale rilasciato ( ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 ) dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave ( PRECOCI )
Specifiche INPS
Al verbale suddetto sono equiparati:
- l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n°324/93 convertito dalla L. n°423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. n°90/2014, convertito dalla L. n°114/2014;
- il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. n°324/93, convertito dalla L. n°423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. n°90/2014, convertito dalla L. n°114/2014.
Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.
I verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n° 114), conservano i loro effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
Gli interessati, in quest’ultimo caso, saranno tenuti, prioritariamente, a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario.
Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda: l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.
Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della Legge n°104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.
Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, l’INPS fa presente quanto segue.
Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
A tale riguardo, con il Messaggio n°12857/2006 l’INPS ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.
Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n°295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci”, allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.
Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, la Legge 27 dicembre 2002, n° 289, all’articolo 94, comma 3, ha disposto che tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla Legge n°104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.
Ultimo aggiornamento al 28.03.2018