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Specifiche INPS in merito al verbale rilasciato dalle Commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile ( PRECOCI )
Specifiche INPS
Qualora l’invalidità civile sia stata riconosciuta con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda: l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’invalidità civile superiore o uguale al 74%.
I verbali di invalidità civile superiore o uguale al 74% soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n° 114), conservano i loro effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’invalidità e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
Gli interessati, in quest’ultimo caso, saranno tenuti, prioritariamente, a presentare una nuova domanda di accertamento dell’invalidità.
Riguardo all’accertamento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74% di soggetti con patologie oncologiche, l’INPS fa presente quanto segue.
Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
A tale riguardo, con il Messaggio n°12857/2006 l’INPS ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.
Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n°295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci” allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.
Ultimo aggiornamento al 28.03.2018